(CODICE CIVILE-art. 60)
                              Art. 60. 
 
          (Altri casi di dichiarazione di morte presunta). 
 
  Oltre che nel caso indicato nell'art. 58, puo' essere dichiarata la
morte presunta nei casi seguenti: 
    1) quando alcuno e' scomparso in operazioni belliche  alle  quali
ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o  alle
quali si e' comunque trovato presente,  senza  che  si  abbiano  piu'
notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore  del
trattato di pace o, in  mancanza  di  questo,  tre  anni  dalla  fine
dell'anno in cui sono cessate le ostilita'; 
    2) quando alcuno e' stato fatto  prigioniero  dal  nemico,  o  da
questo internato o comunque trasportato in paese  straniero,  e  sono
trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in
mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate
le ostilita', senza che si siano avute notizie di lui dopo  l'entrata
in vigore del trattato  di  pace  ovvero  dopo  la  cessazione  delle
ostilita'; 
    3) quando alcuno e' scomparso per un infortunio e  non  si  hanno
piu' notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio  o,  se
il giorno non e' conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o,  se
neppure  il  mese  e'  conosciuto,  dalla  fine  dell'anno   in   cui
l'infortunio e' avvenuto.