(CODICE CIVILE-art. 63)
                              Art. 63. 
 
    (Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente). 
 
  Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58,  coloro  che
ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni  dell'assente
o i loro successori possono disporre liberamente dei beni. 
 
  Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la
liberazione  temporanea  dalle  obbligazioni  di  cui   all'art.   50
conseguono  l'esercizio  definitivo  dei  diritti  o  la  liberazione
definitiva dalle obbligazioni. 
 
  Si estinguono  inoltre  le  obbligazioni  alimentari  indicate  nel
quarto comma dell'art. 50. 
 
  In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono  state
imposte.