(CODICE CIVILE-art. 64)
                              Art. 64. 
 
               (Immissione nel possesso e inventario). 
 
  Se non v'e' stata immissione nel possesso temporaneo dei beni,  gli
aventi  diritto  indicati  nei  capoversi  dell'art.  50  o  i   loro
successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro  spettanti,
quando e' diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'art. 58. 
 
  Coloro  che  prendono  possesso  dei  beni  devono  fare  precedere
l'inventario dei beni. 
 
  Parimenti devono far precedere l'inventario  dei  beni  coloro  che
succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei  casi
indicati dall'art. 60.