(CODICE CIVILE-art. 66)
                              Art. 66. 
 
(Prova dell'esistenza della persona di cui  e'  stata  dichiarata  la
                          morte presunta). 
 
  La persona di cui e' stata dichiarata la morte presunta, se ritorna
o ne e' provata l'esistenza, ricupera i beni nello stato  in  cui  si
trovano e ha diritto di conseguire  il  prezzo  di  quelli  alienati,
quando esso sia  tuttora  dovuto,  o  i  beni  nei  quali  sia  stato
investito. 
 
  Essa  ha  altresi'  diritto  di  pretendere   l'adempimento   delle
obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art.
63. 
 
  Se e' provata la data della sua  morte,  il  diritto  previsto  nel
primo comma di questo articolo compete a coloro  che  a  quella  data
sarebbero  stati  suoi  eredi  o  legatari.  Questi  possono  inoltre
pretendere l'adempimento delle obbligazioni  considerate  estinte  ai
sensi del secondo comma dell'art. 63 per il tempo anteriore alla data
della morte. 
 
  Sono salvi in ogni caso gli  effetti  delle  prescrizioni  e  delle
usucapioni.