(CODICE CIVILE-art. 67)
                              Art. 67. 
 
      (Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte). 
 
  La dichiarazione  di  esistenza  della  persona  di  cui  e'  stata
dichiarata la morte presunta e  l'accertamento  della  morte  possono
essere sempre  fatti,  su  richiesta  del  pubblico  ministero  o  di
qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che  furono
parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.