(CODICE CIVILE-art. 68)
                              Art. 68. 
 
                  (Nullita' del nuovo matrimonio). 
 
  Il matrimonio contratto a norma dell'art. 65 e' nullo,  qualora  la
persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne  sia
accertata l'esistenza. 
 
  Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo. 
 
  La nullita'  non  puo'  essere  pronunziata  nel  caso  in  cui  e'
accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella
del matrimonio.