(Convenzione-art. 51)
                             Articolo 51 
 
  La presente convenzione sara' ratificata ed entrera' in vigore dopo
lo scambio degli strumenti di ratifica che  avra'  luogo  non  appena
possibile. 
  La  presente  convenzione  e'  applicabile  ai  crimini  e  delitti
commessi posteriormente  alla  data  della  sua  entrata  in  vigore.
Tuttavia, le parti contraenti potranno concedere  l'estradizione  per
crimini e delitti commessi anteriormente  alla  presente  convenzione
sulla base della legislazione rispettiva dei due Stati. 
  Essa restera' in vigore fino allo spirare di un anno a contare  dal
giorno in cui una delle parti contraenti avra' dichiarato di  volerne
fare cessare gli effetti. 
 
  IN  FEDE  DI  CHE  i  plenipotenziari  hanno  firmato  la  presente
convenzione di  reciproco  aiuto  giudiziario,  di  esecuzione  delle
sentenze e di estradizione e vi hanno apposto i loro sigilli. 
 
  FATTO a Roma, il 12 febbraio 1971, in duplice originale. 
  (Seguono le firme).