(Convenzione - art. 41)
                            Articolo 41. 
Accordi aventi lo scopo  di  modificare  dei  trattati  multilaterali
            soltanto nei rapporti fra alcune delle parti 
 
  1. Due o piu' parti di un trattato multilaterale possono concludere
un accordo avente lo scopo di modificare  il  trattato  soltanto  nei
loro reciproci rapporti: 
    a) se la possibilita' di una tale modifica e' prevista dal 
trattato; o 
    b) se la modifica in questione non e'  vietata  dal  trattato,  a
condizione che essa: 
      i) non  pregiudichi  in  alcun  modo  per  le  altre  parti  il
godimento dei diritti derivanti dal trattato ne' l'adempimento dei 
loro obblighi; e 
      ii) non verta su di una disposizione dalla quale non  si  possa
derogare  senza  che  vi  sia  una  incompatibilita'  con   effettiva
realizzazione dell'oggetto e dello scopo del trattato. 
    2. A meno che, nel caso previsto dal comma a) del paragrafo 1, il
trattato  non  preveda  altrimenti,  le  parti  in  questione  devono
notificare  alle  altre  parti  la  loro  intenzione  di   concludere
l'accordo e le modifiche che quest'ultimo reca al trattato.