(Regolamento - art. 53)
                               Art. 53 
 
  1.  -  Gli  Stati  impiegheranno  tutte  le  misure  possibili  per
diminuire il pericolo di diffusione della peste da parte dei roditori
e dei loro ectoparassiti. 
  Le Amministrazioni sanitarie si terranno  costantemente  informate,
attraverso la raccolta sistematica e il costante esame dei roditori e
dei loro ectoparassiti, sulle condizioni esistenti nelle  zone  -  in
particolare porti ed aeroporti - infette  da  peste  dei  roditori  o
sospette di esserlo. 
  2. - Durante la permanenza di una nave o aeromobile in un  porto  o
aeroporto infetto da  peste,  dovranno  essere  adottate  particolari
misure per evitare l'ingresso a bordo dei roditori.