Art. 54 1. - Le navi saranno: a) mantenute permanentemente in condizioni tali da non consentire la presenza a bordo ne' di roditori ne' di vettori di peste; b) periodicamente derattizzate. 2. - I certificati di derattizzazione e quelli di esenzione dalla derattizzazione verranno rilasciati esclusivamente dalle Autorita' sanitarie portuali indicate a tal fine ai sensi dell'art. 17. La durata della validita' di tali certificati e' di sei mesi. Tuttavia tale durata puo' essere prorogata di un mese per le navi che si dirigano verso un porto autorizzato in tal senso, se si prevede che le operazioni di derattizzazione o l'ispezione, a seconda dei casi, possano essere effettuate in migliori condizioni. 3.- I certificati di derattizzazione e di esenzione dalla derattizzazione saranno conformi al modello indicato nell'Appendice 1. 4. - L'Autorita' sanitaria di un porto indicato ai sensi dell'art. 17, dopo inchiesta ed ispezione, ove non le venga presentato alcun certificato valido potra': a) nel caso di un porto della categoria indicata al paragrafo 2 dell'art. 17, derattizzare essa stessa la nave o fare effettuare tale operazione sotto la propria direzione ed il proprio controllo. Essa decide, in ogni caso, della tecnica da adottare per assicurare la distruzione dei roditori sulla nave. La derattizzazione verra' effettuata in maniera da evitare per quanto possibile, ogni danno alla nave e al carico: essa non deve durare oltre il tempo strettamente necessario per la sua buona esecuzione. L'operazione dovra' aver luogo, nella misura del possibile, a stive vuote. Per le navi sotto zavorra, l'operazione verra' effettuata prima del carico della zavorra. Quando la derattizzazione e' stata eseguita in maniera ritenuta soddisfacente, l'Autorita' sanitaria rilascia un certificato di derattizzazione; b) rilasciare, in ogni porto indicato ai sensi dell'art. 17, un certificato di esenzione della derattizzazione se si e' accertata che la nave e' esente da roditori. Tale certificato viene rilasciato solo se l'ispezione della nave e' stata fatta a stiva vuota o anche se queste contengono solamente zavorra od oggetti non suscettibili di attirare i roditori e la cui natura o stivaggio consentano l'ispezione completa delle stive. Possono ricevere il certificato di esenzione della derattizzazione le petroliere le cui cisterne sono piene. 5. - Se l'Autorita' sanitaria del porto in cui ha luogo la derattizzazione ritiene che le condizioni in cui tale operazione e' stata effettuata non abbiano consentito di ottenere risultati soddisfacenti, essa deve menzionare tale fatto sul certificato di derattizzazione esistente.