(Regolamento - art. 54)
                               Art. 54 
 
  1. - Le navi saranno: 
    a) mantenute permanentemente in condizioni tali da non consentire
la presenza a bordo ne' di roditori ne' di vettori di peste; 
    b) periodicamente derattizzate. 
  2. - I certificati di derattizzazione e quelli di  esenzione  dalla
derattizzazione verranno rilasciati  esclusivamente  dalle  Autorita'
sanitarie portuali indicate a tal fine  ai  sensi  dell'art.  17.  La
durata della validita' di tali certificati e' di sei  mesi.  Tuttavia
tale durata puo' essere prorogata di un  mese  per  le  navi  che  si
dirigano verso un porto autorizzato in tal senso, se si  prevede  che
le operazioni di derattizzazione o l'ispezione, a seconda  dei  casi,
possano essere effettuate in migliori condizioni. 
  3.-  I  certificati  di  derattizzazione  e  di   esenzione   dalla
derattizzazione saranno conformi al modello  indicato  nell'Appendice
1. 
  4. - L'Autorita' sanitaria di un porto indicato ai sensi  dell'art.
17, dopo inchiesta ed ispezione, ove non le  venga  presentato  alcun
certificato valido potra': 
    a) nel caso di un porto della categoria indicata al  paragrafo  2
dell'art. 17, derattizzare essa stessa la nave o fare effettuare tale
operazione sotto la propria direzione ed il proprio  controllo.  Essa
decide, in ogni caso, della tecnica da  adottare  per  assicurare  la
distruzione  dei  roditori  sulla  nave.  La  derattizzazione  verra'
effettuata in maniera da evitare per  quanto  possibile,  ogni  danno
alla  nave  e  al  carico:  essa  non  deve  durare  oltre  il  tempo
strettamente necessario per la  sua  buona  esecuzione.  L'operazione
dovra' aver luogo, nella misura del possibile, a stive vuote. Per  le
navi sotto zavorra, l'operazione verra' effettuata prima  del  carico
della zavorra. Quando la derattizzazione e' stata eseguita in maniera
ritenuta soddisfacente, l'Autorita' sanitaria rilascia un certificato
di derattizzazione; 
    b) rilasciare, in ogni porto indicato ai sensi dell'art.  17,  un
certificato di esenzione della derattizzazione se si e' accertata che
la nave e' esente da roditori. Tale certificato viene rilasciato solo
se l'ispezione della nave e' stata fatta a stiva  vuota  o  anche  se
queste contengono solamente zavorra od oggetti  non  suscettibili  di
attirare  i  roditori  e  la  cui  natura  o   stivaggio   consentano
l'ispezione completa delle stive. 
  Possono ricevere il certificato di esenzione della  derattizzazione
le petroliere le cui cisterne sono piene. 
  5. - Se  l'Autorita'  sanitaria  del  porto  in  cui  ha  luogo  la
derattizzazione ritiene che le condizioni in cui tale  operazione  e'
stata  effettuata  non  abbiano  consentito  di  ottenere   risultati
soddisfacenti, essa deve menzionare tale  fatto  sul  certificato  di
derattizzazione esistente.