(Regolamento - art. 57)
                               Art. 57 
 
  1. - Una nave o aeromobile e' considerato infetto al suo arrivo: 
    a) se esiste a bordo un caso di peste umana; 
    b) se viene rinvenuto a bordo di  esso  un  roditore  infetto  da
peste. 
  Una nave e' considerata infetta anche nel caso  in  cui  sia  stato
riscontrato un caso di peste umana dopo sei giorni dall'imbarco. 
  2. - Una nave in arrivo e' considerata sospetta: 
    a) nel caso in cui, pur non essendoci al momento  alcun  caso  di
peste umana a bordo, se ne sia verificato uno nei  primi  sei  giorni
dall'imbarco; 
    b) se si sia verificata a bordo di essa una  mortalita'  insolita
fra i roditori per cause non ben precisate; 
    c) se si trova a bordo  una  persona  che  e'  stata  esposta  al
contagio di peste polmonare e alla quale non siano state applicate le
misure previste dall'art. 56. 
  3. Pur provenendo da una zona infetta o avendo a bordo una  persona
prove  niente  da  una  zona  infetta,  una  nave  o  aeromobile   e'
considerato  non  infetto  all'arrivo   se,   alla   visita   medica,
l'Autorita' sanitaria e' stata in grado di  accertare  che  non  sono
presenti le condizioni previste ai  paragrafi  1  e  2  del  presente
articolo.