Art. 57 1. - Una nave o aeromobile e' considerato infetto al suo arrivo: a) se esiste a bordo un caso di peste umana; b) se viene rinvenuto a bordo di esso un roditore infetto da peste. Una nave e' considerata infetta anche nel caso in cui sia stato riscontrato un caso di peste umana dopo sei giorni dall'imbarco. 2. - Una nave in arrivo e' considerata sospetta: a) nel caso in cui, pur non essendoci al momento alcun caso di peste umana a bordo, se ne sia verificato uno nei primi sei giorni dall'imbarco; b) se si sia verificata a bordo di essa una mortalita' insolita fra i roditori per cause non ben precisate; c) se si trova a bordo una persona che e' stata esposta al contagio di peste polmonare e alla quale non siano state applicate le misure previste dall'art. 56. 3. Pur provenendo da una zona infetta o avendo a bordo una persona prove niente da una zona infetta, una nave o aeromobile e' considerato non infetto all'arrivo se, alla visita medica, l'Autorita' sanitaria e' stata in grado di accertare che non sono presenti le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.