(Regolamento - art. 58)
                               Art. 58 
 
  1. - All'arrivo di una nave infetta o sospetta di esserlo, o di  un
aeromobile infetto, l'Autorita' sanitaria puo' applicare le  seguenti
misure: 
    a) disinsettazione e sorveglianza delle persone  sospette;  detta
sorveglianza non puo' durare piu' di sei giorni a partire dalla  data
d'arrivo; 
    b) disinsettazione e, all'occorrenza, disinfezione: 
      i) dei bagagli delle persone infette o sospette; 
      ii) di ogni altro oggetto, quali gli effetti  letterecci  o  la
biancheria usata, e  di  ogni  parte  della  nave  o  dell'aeromobile
considerata contaminata. 
    2. - All'arrivo di una nave, di un aeromobile, di un treno, di un
veicolo stradale o di ogni altro mezzo di trasporto che abbia a bordo
una persona colpita da peste polmonare, oppure ove si sia prodotto un
caso di peste polmonare a bordo di una nave nei sei giorni precedenti
il suo arrivo, l'Autorita'  sanitaria  puo',  oltre  ad  adottare  le
misure previste al paragrafo  1  del  presente  articolo,  isolare  i
passeggeri e l'equipaggio della nave, dell'aeromobile, del treno, del
veicolo stradale o di qualsiasi  altro  mezzo  di  trasporto  per  un
periodo di sei giorni a partire  dalla  loro  ultima  esposizione  al
contagio. 
  3. - In caso di peste murina a bordo o  nei  contenitori,  la  nave
deve  essere  disinsettata  e  derattizzata,  se  occorre  posta   in
quarantena, conformemente alla  clausola  dell'art.  54  con  riserva
delle seguenti disposizioni: 
    a) le operazioni di derattizzazione debbono aver luogo non appena
le stive sono state svuotate; 
    b) al fine di impedire ai roditori infetti di lasciare  la  nave,
si puo' procedere ad una o  piu'  derattizzazioni  preliminari  della
nave, che possono essere ordinate  prima  o  durante  lo  sbarco  del
carico; 
    c) ove non possa essere  assicurata  la  distruzione  totale  dei
roditori, per il motivo che solo una parte del  carico  di  una  nave
deve essere sbarcata, la nave e' autorizzata a  sbarcare  tale  parte
del carico con riserva per  l'Autorita'  sanitaria  di  applicare  le
misure ritenute  necessarie  che  possono  comprendere  la  messa  in
quarantena della nave per impedire ai roditori infetti di lasciare la
nave. 
  4.- Se a bordo di un aeromobile viene rinvenuto un roditore infetto
di peste,  tale  aeromobile  verra'  disinfettato  e  derattizzato  e
all'occorrenza posto in quarantena.