Art. 58 1. - All'arrivo di una nave infetta o sospetta di esserlo, o di un aeromobile infetto, l'Autorita' sanitaria puo' applicare le seguenti misure: a) disinsettazione e sorveglianza delle persone sospette; detta sorveglianza non puo' durare piu' di sei giorni a partire dalla data d'arrivo; b) disinsettazione e, all'occorrenza, disinfezione: i) dei bagagli delle persone infette o sospette; ii) di ogni altro oggetto, quali gli effetti letterecci o la biancheria usata, e di ogni parte della nave o dell'aeromobile considerata contaminata. 2. - All'arrivo di una nave, di un aeromobile, di un treno, di un veicolo stradale o di ogni altro mezzo di trasporto che abbia a bordo una persona colpita da peste polmonare, oppure ove si sia prodotto un caso di peste polmonare a bordo di una nave nei sei giorni precedenti il suo arrivo, l'Autorita' sanitaria puo', oltre ad adottare le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo, isolare i passeggeri e l'equipaggio della nave, dell'aeromobile, del treno, del veicolo stradale o di qualsiasi altro mezzo di trasporto per un periodo di sei giorni a partire dalla loro ultima esposizione al contagio. 3. - In caso di peste murina a bordo o nei contenitori, la nave deve essere disinsettata e derattizzata, se occorre posta in quarantena, conformemente alla clausola dell'art. 54 con riserva delle seguenti disposizioni: a) le operazioni di derattizzazione debbono aver luogo non appena le stive sono state svuotate; b) al fine di impedire ai roditori infetti di lasciare la nave, si puo' procedere ad una o piu' derattizzazioni preliminari della nave, che possono essere ordinate prima o durante lo sbarco del carico; c) ove non possa essere assicurata la distruzione totale dei roditori, per il motivo che solo una parte del carico di una nave deve essere sbarcata, la nave e' autorizzata a sbarcare tale parte del carico con riserva per l'Autorita' sanitaria di applicare le misure ritenute necessarie che possono comprendere la messa in quarantena della nave per impedire ai roditori infetti di lasciare la nave. 4.- Se a bordo di un aeromobile viene rinvenuto un roditore infetto di peste, tale aeromobile verra' disinfettato e derattizzato e all'occorrenza posto in quarantena.