(Regolamento - art. 59)
                               Art. 59 
 
  Una nave cessa di  essere  considerata  infetta  o  sospetta  e  un
aeromobile cessa di essere considerato infetto  allorche'  le  misure
ordinate dall'Autorita' sanitaria,  conformemente  alle  disposizioni
degli art. 39 e 58, sono state effettuate nel modo dovuto o allorche'
l'Autorita'  sanitaria  si  e'  potuta  assicurare   che   l'insolita
mortalita' fra i roditori  non  e'  dovuta  alla  peste.  La  nave  o
l'aeromobile e' da quel momento ammesso alla libera pratica.