Art. 59 Una nave cessa di essere considerata infetta o sospetta e un aeromobile cessa di essere considerato infetto allorche' le misure ordinate dall'Autorita' sanitaria, conformemente alle disposizioni degli art. 39 e 58, sono state effettuate nel modo dovuto o allorche' l'Autorita' sanitaria si e' potuta assicurare che l'insolita mortalita' fra i roditori non e' dovuta alla peste. La nave o l'aeromobile e' da quel momento ammesso alla libera pratica.