(Regolamento - art. 60)
                               Art. 60 
 
  All'arrivo, una nave o aeromobile indenne e'  ammesso  alla  libera
pratica; tuttavia se esso proviene da una zona  infetta,  l'Autorita'
sanitaria puo': 
    a) sottoporre a sorveglianza, per un periodo non superiore a  sei
giorni a partire dalla data in cui la nave o l'aeromobile ha lasciato
la zona infetta, ogni persona sospetta che lasci la nave; 
    b) ordinare la distruzione dei roditori a bordo della nave  e  la
disinsettazione in casi eccezionali e per motivi fondati che  saranno
comunicati per iscritto al capitano della nave.