Art. 60 All'arrivo, una nave o aeromobile indenne e' ammesso alla libera pratica; tuttavia se esso proviene da una zona infetta, l'Autorita' sanitaria puo': a) sottoporre a sorveglianza, per un periodo non superiore a sei giorni a partire dalla data in cui la nave o l'aeromobile ha lasciato la zona infetta, ogni persona sospetta che lasci la nave; b) ordinare la distruzione dei roditori a bordo della nave e la disinsettazione in casi eccezionali e per motivi fondati che saranno comunicati per iscritto al capitano della nave.