Art. 61 Se viene constatato un caso di peste umana all'arrivo di un treno o di un veicolo stradale, l'Autorita' sanitaria puo' applicare le misure previste dall'art. 39 e ai numeri 1 e 2 dell'art. 58, restando inteso che le misure di disinsettazione e, se e' necessario di disinfezione, saranno eseguite nelle parti del treno o del veicolo stradale che vengano considerate contaminate.