(Regolamento - art. 61)
                               Art. 61 
 
  Se viene constatato un caso di peste umana all'arrivo di un treno o
di un veicolo  stradale,  l'Autorita'  sanitaria  puo'  applicare  le
misure previste dall'art. 39 e ai numeri 1 e 2 dell'art. 58, restando
inteso che le misure  di  disinsettazione  e,  se  e'  necessario  di
disinfezione, saranno eseguite nelle parti del treno  o  del  veicolo
stradale che vengano considerate contaminate.