ARTICOLO 58 EMENDAMENTI 1. Il presente Accordo potra' essere emendato solo con una Risoluzione del Consiglio dei Governatori adottata con voto di non meno dei due terzi del numero complessivo dei Governatori rappresentanti non meno dei tre quarti del potere di voto complessivo dei membri. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, l'accordo unanime del Consiglio dei Governatori sara' richiesto per l'adozione di qualsiasi emendamento che modifichi: (a) il diritto a ritirarsi dalla Banca; (b) i limiti sulla responsabilita' previsti ai paragrafi 7 e 8 dell'Articolo 6; (c) i diritti propri delle sottoscrizioni del capitale sociale di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 6. 3. Qualsiasi proposta di emendamento del presente Accordo, presentata da un membro o dal Consiglio dei Direttori, sara' comunicata al Presidente del Consiglio dei Governatori, che comunichera' la proposta a ciascun membro e quindi la sottoporra' al Consiglio dei Governatori. Quando un emendamento sia stato adottato, la Banca lo attestera' con una comunicazione formale indirizzata a tutti i membri. Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti i membri tre (3) mesi dopo la data della comunicazione formale, a meno che il Consiglio dei Governatori non specifichi un periodo differente nella comunicazione stessa. 4. Le precedenti disposizioni del presente Articolo saranno soggette alle condizioni del Protocollo allegato, che avra' effetto solo per gli scopi e durante la riunione in esso specificati.