(Accordo istitutivo della banca di sviluppo dei caraibi-art. 58)
                             ARTICOLO 58 
                             EMENDAMENTI 
1.  Il  presente  Accordo  potra'  essere  emendato  solo   con   una
Risoluzione del Consiglio dei Governatori adottata con  voto  di  non
meno  dei  due  terzi  del   numero   complessivo   dei   Governatori
rappresentanti non meno dei tre quarti del potere di voto complessivo
dei membri. 
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente  Articolo,
l'accordo unanime del Consiglio dei Governatori sara'  richiesto  per
l'adozione di qualsiasi emendamento che modifichi: 
(a) il diritto a ritirarsi dalla Banca; 
(b) i limiti sulla  responsabilita'  previsti  ai  paragrafi  7  e  8
dell'Articolo 6; 
(c) i diritti propri delle sottoscrizioni del capitale sociale di cui
al paragrafo 3 dell'Articolo 6. 
3. Qualsiasi proposta di emendamento del presente Accordo, presentata
da un membro o dal  Consiglio  dei  Direttori,  sara'  comunicata  al
Presidente  del  Consiglio  dei  Governatori,  che  comunichera'   la
proposta a ciascun membro e quindi la sottoporra'  al  Consiglio  dei
Governatori. Quando un emendamento sia stato adottato,  la  Banca  lo
attestera' con  una  comunicazione  formale  indirizzata  a  tutti  i
membri. Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti i  membri  tre
(3) mesi dopo la data della comunicazione  formale,  a  meno  che  il
Consiglio dei Governatori non specifichi un periodo differente  nella
comunicazione stessa. 
4. Le precedenti disposizioni del presente Articolo saranno  soggette
alle condizioni del Protocollo allegato, che avra' effetto  solo  per
gli scopi e durante la riunione in esso specificati.