ARTICOLO 59 INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE 1. Qualsiasi questione di interpretazione o applicazione delle disposizioni del presente Accordo non altrimenti espressamente prevista sara' sottoposta al Consiglio dei Direttori per la deliberazione. Un membro che sia particolarmente interessato dalla questione in esame avra' il diritto di presentare istanza diretta al Consiglio dei Direttori alla riunione del Consiglio in cui la questione viene esaminata. Tale diritto sara' regolato dal Consiglio dei Governatori. 2. In qualsiasi caso in cui il Consiglio dei Direttori abbia emesso una deliberazione ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, qualsiasi membro potra' richiedere che la questione venga riferita al Consiglio dei Governatori, la cui deliberazione sara' inappellabile. In pendenza della deliberazione del Consiglio dei Governatori la Banca potra', se lo ritiene necessario, agire sulla base della deliberazione del Consiglio dei Direttori.