ARTICOLO 60 ARBITRATO Se dovesse insorgere una controversia tra la Banca ed uno Stato o un Territorio che cessi di essere membro, o tra la Banca od un qualsiasi membro dopo l'azione di una Risoluzione per far cessare le operazioni della Banca, tale controversia sara' sottosposta all'arbitrato di un tribunale composto da tre arbitri. Ciascuna delle parti nominera' un arbitro, ed i due arbitri, cosi' nominati, nomineranno il terzo, che sara' il Presidente. Se entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato una delle due parti non avra' nominato un arbitrato, o se entro quindici giorni dalla data della nomina dei due arbitri il terzo arbitro non sia stato nominato, una qualunqe delle due parti potra' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, o ad altra autorita' che potra' essere prescritta con regolamenti adottati dal Consiglio dei Governatori, di nominare un arbitro. La procedura dell'arbitrato sara' regolata dagli arbitri. Al terzo arbitro, comunque, sara' dato il potere di appianare tutte le questioni di procudura in qualunque caso di disaccordo a tale proposito. Un voto di maggioranza degli arbitri sara' sufficiente al raggiungimento della deliberazione che sara' inoppugnabile e vincolera' le parti.