(Accordo - art. 38)
                             Articolo 38 
                            Informazione 
   1. L'Organizzazione funge  da  centro  per  un'efficace  raccolta,
cambio e divulgazione: 
      a) di informazioni statistiche sulla produzione, i  prezzi,  le
esportazioni e le importazioni, il consumo e gli stock di cacao nel 
mondo 
      b) nella misura in cui lo ritiene appropriato, di  informazioni
tecniche sulla coltivazione, la trasformazione e l'utilizzazione  del
cacao. 
   2. Oltre alle informazioni che i Membri sono tenuti  a  comunicare
in virtu' di altri articoli del presente Accordo, il  Consiglio  puo'
chiedere ai Membri di fornirgli i  dati  che  giudica  necessari  per
l'esercizio delle sue funzioni, in particolar modo rapporti periodici
sulle politiche  di  produzione  e  di  consumo,  sui  prezzi,  sulle
esportazioni e le importazioni, sugli stock e le misure fiscali. 
   3. Se il Membro non fornisce o ha difficolta' a fornire  in  tempi
ragionevoli le informazioni statistiche o di altra natura di  cui  il
Consiglio necessita per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il
Consiglio puo' sollecitare il Membro  in  questione  e  spiegarne  le
ragioni.  Se  occorre  un'assistenza  tecnica  a  tale  riguardo,  il
Consiglio puo' adottare tutti i provedimenti del caso. 
   4. Il Consiglio pubblica a date appropriato, ma non  meno  di  due
volte in ogni anno del cacao, valutazioni preventive della produzione
del cacao in fave e delle macinature per detto anno del cacao.