(Convenzione - art. 37)
                             Articolo 37 
            Ambito di applicazione della presente sezione 
   La  presente  sezione  si  applica  agli  stretti  usati  per   la
navigazione  internazionale  tra  una  parte  di  alto  mare  o  zona
economica esclusiva e un'altra parte di alto mare  o  zona  economica
esclusiva.