(Convenzione - art. 38)
                             Articolo 38 
                  Diritto di passaggio in transito 
   1. Negli stretti di cui all'articolo  37,  tutte  le  navi  e  gli
aeromobili godono del diritto di passaggio in transito, che non  deve
essere impedito; fanno eccezione  gli  stretti  formati  da  un'isola
appartenente  a  uno  Stato  rivierasco  e  dal  suo  territorio   di
terraferma, dove il passaggio in transito non e' permesso se al largo
dell'isola esiste  una  rotta  attraverso  l'alto  mare  o  una  zona
economica esclusiva, che sia di convenienza comparabile dal punto  di
vista della navigazione e delle sue caratteristiche idrografiche. 
   2. Si intende per  "passaggio  in  transito",  conformemente  alla
presente Parte,  l'esercizio  della  liberta'  di  navigazione  e  di
sorvolo, ai soli fini del passaggio continuo e rapido  attraverso  lo
stretto, tra una parte di alto mare  o  zona  economica  esclusiva  e
un'altra parte di alto mare e zona economica esclusiva. Tuttavia,  la
condizione che il transito sia continuo  e  rapido  non  preclude  il
passaggio attraverso lo stretto al fine di accedere al territorio  di
uno Stato rivierasco o di lasciarlo o  di  ripartirne,  nel  rispetto
delle condizioni che disciplinano l'ingresso in quello Stato. 
   3. Ogni attivita' diversa dall'esercizio del diritto di  passaggio
in transito  attraverso  lo  stretto  resta  subordinata  alle  altre
disposizioni della presente Convenzione.