(Convenzione - art. 39)
                             Articolo 39 
Obblighi delle navi  e  degli  aeromobili  durante  il  passaggio  in
                              transito 
   1. Le  navi  e  gli  aeromobili,  nell'esercizio  del  diritto  di
passaggio in transito: 
   a) attraversano o sorvolano lo stretto senza indugi; 
   b) si astengono da qualsiasi minaccia o uso della forza contro la 
      sovranita', l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica 
      degli Stati rivieraschi, o da qualunque altra violazione dei 
      principi del diritto internazionale enunciati nella Carta delle
Nazioni Unite; 
   c) si astengono da qualsiasi attivita' che non sia inerente alle 
      loro normali modalita' di transito continuo e  rapido,  a  meno
che non intervengano motivi di forza maggiore o di pericolo; 
   d) si uniformano alle altre disposizioni pertinenti della presente 
      Parte. 
   2. Durante il passaggio in transito le navi: 
   a) si uniformano alle norme, procedure e pratiche internazionali 
      generalmente accettate, relative alla sicurezza della 
      navigazione, ivi comprese le Norme Internazionali per Prevenire
gli Abbordi in Mare; 
   b) si uniformano alle norme, procedure e pratiche internazionali 
      generalmente accettate, relative alla prevenzione, riduzione  e
controllo dell'inquinamento provocato dalle navi. 
   3. Durante il passaggio in transito gli aeromobili: 
   a) rispettano le Norme di Volo stabilite dall'Organizzazione 
      Internazionale per l'Aviazione Civile, relative agli aeromobili 
      civili; gli aeromobili di Stato osservano di norma tali misure 
      di sicurezza e operano in  ogni  momento  nel  debito  rispetto
della sicurezza della navigazione; 
   b) controllano ininterrottamente la frequenza radio loro assegnata 
      dalla competente autorita' internazionale designata al 
      controllo del traffico  aereo,  o  l'apposita  frequenza  radio
internazionale di soccorso.