(Convenzione - art. 40)
                             Articolo 40 
                  Attivita' di ricerca e di rilievi 
   Nel corso del passaggio in transito le navi straniere ivi comprese
le unita' idrografiche e di  ricerca  marine,  non  possono  eseguire
alcuna attivita'  di  ricerca  o  di  rilievi  senza  la  preliminare
autorizzazione degli Stati rivieraschi.