(Convenzione - art. 41)
                             Articolo 41 
Corridoi di traffico e  schemi  di  separazione  del  traffico  negli
              stretti per la navigazione internazionale 
   1.  Conformemente  alla  presente  Parte,  gli  Stati  rivieraschi
possono indicare i corridoi di traffico e prescrivere gli  schemi  di
separazione del traffico che si rendano necessari  per  garantire  la
sicurezza del passaggio delle navi attraverso gli stretti. 
   2. Tali Stati, quando sia necessario e  con  il  dovuto  preavviso
pubblico, possono indicare nuovi corridoi di traffico  o  prescrivere
schemi  di  separazione  del  traffico  in  sostituzione  di   quelli
precedentemente indicati o prescritti. 
   3. Tali corridoi di traffico  e  dispositivi  di  separazione  del
traffico  debbono   essere   conformi   alle   norme   internazionali
generalmente accettate. 
   4. Prima di indicare o sostituire corridoi di traffico o prima  di
prescrivere o sostituire schemi  di  separazione  del  traffico,  gli
Stati rivieraschi sottopongono  le  relative  proposte,  al  fine  di
ottenerne l'adozione, all'organizzazione  internazionale  competente.
Essa  puo'  esclusivamente  indicare  i  corridoi   di   traffico   e
prescrivere gli schemi di separazione del traffico  che  siano  stati
concordati con gli Stati rivieraschi, e  solo  allora  questi  ultimi
possono indicarli, prescriverli o sostituirli. 
   5. Quando la proposta  di  indicare  corridoi  di  traffico  o  di
prescrivere schemi di separazione del traffico riguarda le  acque  di
due o  piu'  Stati  rivieraschi,  questi  debbono  collaborare  nella
formulazione  delle  proposte   di   concerto   con   la   competente
organizzazione internazionale. 
   6.  Gli  Stati  rivieraschi  indicano  chiaramente   sulle   carte
nautiche, alle  quali  viene  data  la  dovuta  diffusione,  tutti  i
corridoi di traffico e gli schemi di separazione del traffico da loro
indicati o prescritti. 
   7. Le navi nel  corso  del  passaggio  di  transito  rispettano  i
corridoi di  traffico  e  gli  schemi  di  separazione  del  traffico
indicati o prescritti conformemente al presente articolo.