Articolo 42 Leggi e regolamenti emanati dagli Stati rivieraschi in materia di passaggio in transito 1. Alle condizioni delle disposizioni della presente sezione, gli Stati rivieraschi possono emanare leggi e regolamenti relativi al passaggio in transito negli stretti, in merito a tutte o una qualsiasi delle seguenti materie: a) sicurezza della navigazione e regolamentazione del traffico marittimo, secondo il disposto dell'articolo 41; b) prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento, attraverso l'applicazione delle pertinenti norme internazionali relative allo scarico nello stretto di idrocarburi, residui di idrocarburi, e altre sostanze nocive; c) divieto di pesca, quando si tratti di pescherecci, ivi compresa la manovra delle apparecchiature da pesca; d) carico e scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e d'immigrazione degli Stati rivieraschi. 2. Tali leggi e regolamenti non debbono comportare alcuna discriminazione di diritto o di fatto tra le navi straniere, ne' la loro applicazione deve determinare l'effetto pratico di negare, ostacolare o compromettere il diritto di passaggio in transito quale definito nella presente sezione. 3. Gli Stati rivieraschi danno la debita diffusione a tali leggi e regolamenti. 4. Le navi straniere, nell'esercitare il proprio diritto di passaggio in transito, osservano tali leggi e regolamenti. 5. In caso di violazione di tali leggi e regolamenti o di altre disposizioni della presente Parte da parte di una nave o aeromobile che gode di immunita' sovrana, lo Stato di bandiera della nave o lo Stato presso il quale e' immatricolato l'aeromobile, si assume la responsabilita' internazionale di qualunque perdita o danno che siano derivati agli Stati rivieraschi da tale violazione.