(Convenzione - art. 42)
                             Articolo 42 
Leggi e regolamenti emanati dagli Stati  rivieraschi  in  materia  di
                        passaggio in transito 
   1. Alle condizioni delle disposizioni della presente sezione,  gli
Stati rivieraschi possono emanare leggi  e  regolamenti  relativi  al
passaggio in  transito  negli  stretti,  in  merito  a  tutte  o  una
qualsiasi delle seguenti materie: 
   a) sicurezza della navigazione e regolamentazione del traffico 
      marittimo, secondo il disposto dell'articolo 41; 
   b) prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento, 
      attraverso l'applicazione delle pertinenti norme internazionali 
      relative allo scarico nello stretto di idrocarburi, residui  di
idrocarburi, e altre sostanze nocive; 
   c) divieto di pesca, quando si tratti di pescherecci, ivi compresa 
      la manovra delle apparecchiature da pesca; 
   d) carico e scarico di materiali, valuta o persone in violazione 
      delle  leggi  e  regolamenti  doganali,  fiscali,  sanitari   e
d'immigrazione degli Stati rivieraschi. 
   2.  Tali  leggi  e  regolamenti  non  debbono  comportare   alcuna
discriminazione di diritto o di fatto tra le navi straniere,  ne'  la
loro applicazione  deve  determinare  l'effetto  pratico  di  negare,
ostacolare o compromettere il diritto di passaggio in transito  quale
definito nella presente sezione. 
   3. Gli Stati rivieraschi danno la debita diffusione a tali leggi e
regolamenti. 
   4. Le  navi  straniere,  nell'esercitare  il  proprio  diritto  di
passaggio in transito, osservano tali leggi e regolamenti. 
   5. In caso di violazione di tali leggi e regolamenti  o  di  altre
disposizioni della presente Parte da parte di una nave  o  aeromobile
che gode di immunita' sovrana, lo Stato di bandiera della nave  o  lo
Stato presso il quale e' immatricolato  l'aeromobile,  si  assume  la
responsabilita' internazionale di qualunque perdita o danno che siano
derivati agli Stati rivieraschi da tale violazione.