(Convenzione - art. 43)
                             Articolo 43 
Ausili alla sicurezza e alla  navigazione  e  altre  attrezzature,  e
        prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento 
   Gli Stati che utilizzano  uno  stretto  e  gli  Stati  rivieraschi
dovrebbero, con accordi, collaborare: 
   a) all'installazione e manutenzione, nello stretto, dei necessari 
      ausili per la navigazione e per la sicurezza o  di  ogni  altra
attrezzatura che faciliti la navigazione internazionale; 
   b) alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento 
      provocato dalle navi.