(Convenzione - art. 44)
                             Articolo 44 
                  Obblighi degli Stati rivieraschi 
   Gli Stati rivieraschi  non  debbono  ostacolare  il  passaggio  in
transito e debbono segnalare con pubblicita' adeguata qualsiasi causa
di pericolo alla navigazione o al sorvolo  nell'area  dello  stretto,
che sia ad essi nota.  Il  passaggio  in  transito  non  puo'  essere
sospeso.