(Statuto-art. 100)
                            Articolo 100 
Spese 
1. Le spese ordinarie afferenti alla messa in opera  della  richieste
   sul territorio dello Stato richiesto sono a carico di detto  Stato
   ad eccezione delle seguenti spese, che sono a carico della Corte: 
a) Spese connesse ai viaggi ed alla protezione dei testimoni e  degli
   esperti o al trasferimento, in forza dell'articolo 93, di  persone
   detenute; 
b) spese di traduzione, d'interpretazione e di trascrizione; 
c) spese di viaggio e di soggiorno dei giudici, del Procuratore,  dei
   vice-procuratori     dell'Ufficio     del     Cancelliere,     del
   vice-cancelliere e del membri del personale di  tutti  gli  organi
   della Corte; 
d) costo di ogni perizia o rapporto chiesto dalla Corte; 
e) Spese connesse al trasporto di una persona consegnata da uno Stato
di detenzione 
f) previa consultazione, tutte le spese straordinarie che la messa in
opera di una richiesta puo' comportare. 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, se  del  caso,  alle
   richieste indirizzate alla Corte  dagli  Stati  parti.  In  questo
   caso, la Corte si assume a carico le spese ordinarie di  messa  in
   opera.