Articolo 100 Spese 1. Le spese ordinarie afferenti alla messa in opera della richieste sul territorio dello Stato richiesto sono a carico di detto Stato ad eccezione delle seguenti spese, che sono a carico della Corte: a) Spese connesse ai viaggi ed alla protezione dei testimoni e degli esperti o al trasferimento, in forza dell'articolo 93, di persone detenute; b) spese di traduzione, d'interpretazione e di trascrizione; c) spese di viaggio e di soggiorno dei giudici, del Procuratore, dei vice-procuratori dell'Ufficio del Cancelliere, del vice-cancelliere e del membri del personale di tutti gli organi della Corte; d) costo di ogni perizia o rapporto chiesto dalla Corte; e) Spese connesse al trasporto di una persona consegnata da uno Stato di detenzione f) previa consultazione, tutte le spese straordinarie che la messa in opera di una richiesta puo' comportare. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, se del caso, alle richieste indirizzate alla Corte dagli Stati parti. In questo caso, la Corte si assume a carico le spese ordinarie di messa in opera.