(Statuto-art. 102)
                            Articolo 102 
Uso dei termini 
Ai fini del presente Statuto: 
a) "consegna" significa per uno Stato  il  fatto  di  consegnare  una
persona alla Corte in applicazione del presente Statuto; 
b) "estradizione" significa per uno Stato consegnare una  persona  ad
   un altro Stato in applicazione di un trattato, di una  convenzione
   o della sua legislazione nazionale.