(Statuto-art. 86)
                             Articolo 86 
                    Obbligo generale di cooperare 
  Secondo le  disposizioni  del  presente  Statuto  gli  Stati  parti
cooperano  pienamente  con  la  Corte  nelle  inchieste   ed   azioni
giudiziarie che la stessa svolge per reati di sua competenza.