(Statuto-art. 87)
                             Articolo 87 
Richieste di cooperazione: disposizioni generali 
1. a) La Corte e' abilitata a  rivolgere  richieste  di  cooperazione
   agli  Stati  parti.  Tali  richieste  sono   trasmesse   per   via
   diplomatica o mediante ogni altro canale appropriato che  ciascuno
   Stato parte puo' scegliere al momento della ratifica, accettazione
   e approvazione del presente Statuto o dell'adesione allo stesso. 
Ogni ulteriore modifica di tale  scelta  deve  essere  effettuata  da
   ciascun Stato in parte conformita' al Regolamento di  procedura  e
   di prova. 
b) Se del caso, e fatte salve le disposizioni del  capoverso  a),  le
   richieste   possono   altresi'   essere    trasmesse    attraverso
   l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL)  o
   ogni organizzazione regionale competente. 
2. Le  richieste  di  cooperazione  ed  i  documenti   giustificativi
   afferenti sono sia redatti in una  lingua  ufficiale  dello  Stato
   richiesto, o accompagnati da una traduzione in detta  lingua,  sia
   redatte in una delle lingue di lavoro della Corte  o  accompagnate
   da una traduzione in questa lingua a seconda  della  scelta  fatta
   dallo Stato richiesto al momento  della  ratifica  accettazione  o
   approvazione del presente Statuto  o  dell'adesione  allo  stesso.
   Ogni  ulteriore  modifica  di  tale  scelta  sara'  effettuata  in
   conformita' delle Regole Procedurali  e  di  Ammissibilita'  delle
   Prove. 
3. Lo Stato richiesto rispetta il carattere riservato delle richieste
   di cooperazione e dei documenti a sostegno della richiesta,  salvo
   nella misura in cui la loro divulgazione  e'  necessaria  per  dar
   seguito alla richiesta. 
4. Per quanto concerne le richieste di assistenza presentate ai sensi
   del  capitolo  IX  soprattutto  in  materia  di  protezione  delle
   informazioni, la Corte puo' prendere i provvedimenti necessari per
   garantire la sicurezza ed il benessere fisico o psicologico  delle
   vittime dei potenziali testimoni e dei loro  familiari.  La  Corte
   puo' chiedere che ogni informazione fornita a titolo del  presente
   capitolo sia comunicata ed elaborata in modo tale da preservare la
   sicurezza ed il benessere fisico o psicologico delle vittime,  dei
   potenziali testimoni e dei loro familiari. 
5. La Corte puo' invitare ogni Stato non parte del presente Statuto a
   prestare assistenza a titolo del presente capitolo sulla  base  di
   un'intesa ad hoc o di un accordo concluso con tale Stato o su ogni
   altra base appropriata. 
Se, avendo concluso con la Corte un'intesa ad hoc o  un  accordo,  lo
   Stato non parte al presente Statuto non fornisce la partecipazione
   che gli viene richiesta in forza di  tale  intesa  o  accordo,  la
   Corte  puo'  informarne  l'Assemblea  degli  Stati  parti,  o   il
   Consiglio di Sicurezza se e' stata adita da quest'ultimo. 
6. La  Corte  puo'  chiedere  informazioni  o   documenti   ad   ogni
   organizzazione intergovernativa.  Essa  puo'  inoltre  sollecitare
   altre forme di cooperazione e di assistenza di cui abbia convenuto
   con tale organizzazione e che sono conformi alle competenze  o  al
   mandato di quest'ultima. 
7. Se uno Stato Parte non aderisce ad una richiesta  di  cooperazione
   della Corte, diversamente da come previsto dal  presente  Statuto,
   impedendole in tal modo di esercitare le sue funzioni  ed  i  suoi
   poteri in forza del presente Statuto, la Corte puo' prenderne atto
   ed investire del caso l'Assemblea degli Stati parti o il Consiglio
   di sicurezza se e' stata adita da quest'ultimo.