Articolo 87 Richieste di cooperazione: disposizioni generali 1. a) La Corte e' abilitata a rivolgere richieste di cooperazione agli Stati parti. Tali richieste sono trasmesse per via diplomatica o mediante ogni altro canale appropriato che ciascuno Stato parte puo' scegliere al momento della ratifica, accettazione e approvazione del presente Statuto o dell'adesione allo stesso. Ogni ulteriore modifica di tale scelta deve essere effettuata da ciascun Stato in parte conformita' al Regolamento di procedura e di prova. b) Se del caso, e fatte salve le disposizioni del capoverso a), le richieste possono altresi' essere trasmesse attraverso l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL) o ogni organizzazione regionale competente. 2. Le richieste di cooperazione ed i documenti giustificativi afferenti sono sia redatti in una lingua ufficiale dello Stato richiesto, o accompagnati da una traduzione in detta lingua, sia redatte in una delle lingue di lavoro della Corte o accompagnate da una traduzione in questa lingua a seconda della scelta fatta dallo Stato richiesto al momento della ratifica accettazione o approvazione del presente Statuto o dell'adesione allo stesso. Ogni ulteriore modifica di tale scelta sara' effettuata in conformita' delle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove. 3. Lo Stato richiesto rispetta il carattere riservato delle richieste di cooperazione e dei documenti a sostegno della richiesta, salvo nella misura in cui la loro divulgazione e' necessaria per dar seguito alla richiesta. 4. Per quanto concerne le richieste di assistenza presentate ai sensi del capitolo IX soprattutto in materia di protezione delle informazioni, la Corte puo' prendere i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza ed il benessere fisico o psicologico delle vittime dei potenziali testimoni e dei loro familiari. La Corte puo' chiedere che ogni informazione fornita a titolo del presente capitolo sia comunicata ed elaborata in modo tale da preservare la sicurezza ed il benessere fisico o psicologico delle vittime, dei potenziali testimoni e dei loro familiari. 5. La Corte puo' invitare ogni Stato non parte del presente Statuto a prestare assistenza a titolo del presente capitolo sulla base di un'intesa ad hoc o di un accordo concluso con tale Stato o su ogni altra base appropriata. Se, avendo concluso con la Corte un'intesa ad hoc o un accordo, lo Stato non parte al presente Statuto non fornisce la partecipazione che gli viene richiesta in forza di tale intesa o accordo, la Corte puo' informarne l'Assemblea degli Stati parti, o il Consiglio di Sicurezza se e' stata adita da quest'ultimo. 6. La Corte puo' chiedere informazioni o documenti ad ogni organizzazione intergovernativa. Essa puo' inoltre sollecitare altre forme di cooperazione e di assistenza di cui abbia convenuto con tale organizzazione e che sono conformi alle competenze o al mandato di quest'ultima. 7. Se uno Stato Parte non aderisce ad una richiesta di cooperazione della Corte, diversamente da come previsto dal presente Statuto, impedendole in tal modo di esercitare le sue funzioni ed i suoi poteri in forza del presente Statuto, la Corte puo' prenderne atto ed investire del caso l'Assemblea degli Stati parti o il Consiglio di sicurezza se e' stata adita da quest'ultimo.