(Statuto-art. 89)
                             Articolo 89 
Consegna di determinate persone alla Corte 
1. La Corte puo' presentare a qualsiasi Stato nel cui  territorio  e'
   suscettibile di trovarsi la persona ricercata,  una  richiesta  di
   arresto e consegna unitamente alla  documentazione  giustificativa
   indicata all'articolo 91,  e  potra'  richiedere  cooperazione  di
   questo Stato per l'arresto e la  consegna  di  tale  persona.  Gli
   Stati parti rispondono ad ogni richiesta di arresto e di  consegna
   secondo le disposizioni  del  presente  capitolo  e  le  procedure
   previste dalla loro legislazione nazionale. 
2. Se la persone di cui si sollecita la consegna ricorre  dinanzi  ad
   una giurisdizione nazionale mediante un'impugnazione  fondata  sul
   principio non bis in idem, come previsto all'articolo 20. Lo Stato
   richiesto consulta immediatamente la Corte per  sapere  se  vi  e'
   stata nella fattispecie una decisione sull'ammissibilita'.  Se  e'
   stato deciso che il caso era ammissibile, lo Stato  richiesto  da'
   seguito alla  domanda.  Se  la  decisione  sull'ammissibilita'  e'
   pendente, lo Stato  richiesto  puo'  rinviare  l'esecuzione  della
   domanda fino a quando la Corte non abbia deliberato. 
3. a) Gli Stati parti autorizzano il  trasporto  attraverso  il  loro
   territorio,  conformemente  alle  procedure  previste  dalla  loro
   legislazione nazionale, di ogni persona trasferita alla  Corte  da
   un altro Stato, salvo nel caso in cui il  transito  attraverso  il
   loro territorio ritarderebbe la consegna. 
b) Una  richiesta  di  transito  e'  trasmessa  dalla  Corte  secondo
l'articolo 87. Essa contiene: 
     i) i dati segnaletici della persona trasportata, 
     ii) un breve esposto  dei  fatti  e  della  loro  qualificazione
giuridica; 
     iii) il mandato d'arresto e l'ordinanza di consegna; 
c) la persona trasportata  e'  in  stato  di  detenzione  durante  il
transito. 
d) Non  e'  necessaria  alcuna  autorizzazione  se  la   persona   e'
   trasportata per via aerea e se nessun atterraggio e' previsto  sul
   territorio dello Stato di transito. 
e) Se un atterraggio imprevisto ha luogo ad territorio dello stato di
   transito quest'ultimo puo' esigere dalla Corte la presentazione di
   una domanda di transito nelle forme stabilite al capoverso b).  Lo
   Stato di transito pone la persona trasportata  in  detenzione,  in
   pendenza di tale domanda e dell'effettivo passaggio  in  transito.
   Tuttavia la detenzione ai sensi del presente  capoverso  non  puo'
   prolungarsi oltre 96  ore  dopo  l'atterraggio  imprevisto  se  la
   domanda non e' stata ricevuta nel frattempo. 
4. Se la persona reclamata e'  oggetto  di  un'azione  giudiziaria  o
   sconta una pena nello Stato richiesto  per  un  reato  diverso  da
   quello per il quale si richiede la  sua  consegna  alla  Corte  lo
   Stato richiesto che ha deciso di aderire alla domanda si  consulta
   con la Corte.