(Statuto-art. 90)
                             Articolo 90 
Richieste concorrenti 
1. Se uno Stato parte riceve dalla Corte, secondo l'articolo 89,  una
   richiesta di consegna e peraltro riceve  da  un  altro  Stato  una
   richiesta di estradizione  della  stessa  persona  per  lo  stesso
   comportamento che costituisce la base del reato per  il  quale  la
   Corte domanda la consegna della persona, tale Stato ne informa  la
   Corte e lo Stato richiedente. 
2. Se lo Stato richiedente e' uno Stato parte, lo Stato richiesto da'
la precedenza alla domanda della Corte: 
a) se la Corte ha deciso, in applicazione degli articoli 18 e 19, che
   il caso oggetto, della richiesta di consegna  e'  ammissibile,  in
   considerazione dell'inchiesta svolta o  di  un'azione  giudiziaria
   intentata  dallo  Stato  richiedente,  rispetto  alla  domanda  di
   estradizione di quest'ultimo, oppure 
b) se la Corte non ha preso la decisione di cui al  capoverso  a),  a
   seguito della notifica dello Stato richiesto di cui  al  paragrafo
   1. 
3. Quando la Corte non ha preso la decisione di cui  al  paragrafo  2
   capoverso  a),  lo  Stato  richiesto   puo',   se   lo   desidera,
   incominciare ad istruire la richiesta di estradizione dello  Stato
   richiesto in attesa che la Corte  si  pronunci  come  previsto  al
   capoverso b). Esso non estrada la persona fino a quando  la  Corte
   non ha giudicato che il caso  non  e'  ammissibile.  La  Corte  si
   pronuncia con giudizio direttissimo. 
4. Se lo Stato richiedente e' uno Stato non parte al presente Statuto
   lo Stato richiesto, se non  e'  tenuto,  per  via  di  un  obbligo
   internazionale  ad  estradare   l'interessato   verso   lo   Stato
   richiedente da' la precedenza alla  richiesta  di  consegna  della
   Corte se quest'ultima ha giudicato che il caso era ammissibile. 5.
   Quando un  caso  di  competenza  del  paragrafo  4  non  e'  stato
   giudicato ammissibile dalla Corte, lo Stato richiesto puo', se  lo
   desidera, incominciare ad istruire la  richiesta  di  estradizione
   dello Stato richiedente 
6. Nei casi in cui si applica il paragrafo 4, ed a meno che lo  Stato
   richiesto non sia tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad
   estradare la persona verso lo  Stato  non  parte  richiedente,  lo
   Stato richiesto decide se sia il caso  di  consegnare  la  persona
   alla Corte o di estradarla verso lo Stato richiedente.  Nella  sua
   decisione,  lo  Stato  richiesto   tiene   conto   di   tutte   le
   considerazioni rilevanti, in modo particolare: 
a) dell'ordine cronologico delle richieste; 
b) degli interessi dello Stato richiedente, in modo  particolare,  se
   del caso, del fatto  che  il  reato  e'  stato  commesso  sul  suo
   territorio e della nazionalita'  delle  vittime  e  della  persona
   reclamata 
c) della possibilita' che lo Stato richiedente proceda in un  secondo
tempo a consegnare la persona alla Corte. 
7. Se uno Stato parte riceve dalla Corte una richiesta di consegna di
   una persona e riceve peraltro da un altro Stato una  richiesta  di
   estradizione della stessa  persona  per  lo  stesso  comportamento
   diverso da quello che costituisce il reato per il quale  la  Corte
   domanda la consegna della persona: 
a) lo Stato richiesto da' la precedenza alla domanda della Corte,  se
   non e' tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad  estradare
   l'interessato verso lo Stato richiedente; 
b) se e' tenuto, per via di un obbligo internazionale,  ad  estradare
   la persona verso lo Stato richiedente, lo Stato  richiesto  decide
   sia di consegnarla alla Corte sia di  estradarla  verso  lo  Stato
   richiedente. Nella sua decisione, esso tiene  conto  di  tutte  le
   considerazioni pertinenti in modo particolare quelle enunciate  al
   paragrafo 6, pur concedendo una particolare attenzione alla natura
   ed alla relativa gravita' del comportamento in causa. 
8. Se, a  seguito  di  una  notifica  ricevuta  in  applicazione  del
   presente  articolo,  la  Corte   ha   giudicato   un   caso   come
   inammissibile e  l'estradizione  verso  lo  Stato  richiedente  e'
   ulteriormente rifiutata, lo Stato richiesto notifica la  decisione
   della Corte.