Articolo 92 Fermo 1. In caso di emergenza, la Corte puo' chiedere il fermo della persona ricercata in attesa che siano presentate la richiesta di consegna ed i documenti giustificativi di cui all'articolo 91. 2. La richiesta di fermo puo' essere effettuata con ogni mezzo che lascia un'impronta scritta e deve contenere: a) i dati segnaletici della persona ricercata, sufficienti ad identificarla e le informazioni relative al luogo dove probabilmente si trova; b) un breve esposto dei reati per i quali la persona e' ricercata e dei fatti che sarebbero costitutivi di tali reati ivi compreso, se possibile, la data ed il luogo dove sarebbero avvenuti; c) una dichiarazione attestante l'esistenza, a carico della persona ricercata, di un mandato d'arresto o di un verdetto di colpevolezza; d) una dichiarazione indicante che fara' seguito una richiesta di consegna della persona ricercata. 3. Una persona in stato di fermo puo' essere rimessa in liberta' se lo Stato richiesto non ha ricevuto la richiesta di consegna ed i documenti giustificativi di cui all'articolo 91 nel termine stabilito dalle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove. Tuttavia questa persona puo' consentire ad essere consegnata prima della scadenza di detto termine se la legislazione dello Stato richiesto lo consente. In questo caso, lo Stato richiesto procede al piu' presto a consegnarla alla Corte. 4. La rimessa in liberta' della persona ricercata prevista al paragrafo 3 non pregiudica il suo successivo arresto e la sua consegna, se la richiesta di consegna accompagnata dai documenti giustificativi viene presentata in seguito.