(Statuto-art. 92)
                             Articolo 92 
Fermo 
1. In caso di emergenza,  la  Corte  puo'  chiedere  il  fermo  della
   persona ricercata in attesa che siano presentate la  richiesta  di
   consegna ed i documenti giustificativi di cui all'articolo 91.  2.
   La richiesta di fermo puo' essere effettuata con  ogni  mezzo  che
   lascia un'impronta scritta e deve contenere: 
a) i  dati  segnaletici  della  persona  ricercata,  sufficienti   ad
   identificarla  e  le   informazioni   relative   al   luogo   dove
   probabilmente si trova; 
b) un breve esposto dei reati per i quali la persona e'  ricercata  e
   dei fatti che sarebbero costitutivi di tali reati ivi compreso, se
   possibile, la data ed il luogo dove sarebbero avvenuti; 
c) una dichiarazione attestante l'esistenza, a carico  della  persona
   ricercata,  di  un  mandato  d'arresto  o  di   un   verdetto   di
   colpevolezza; 
d) una dichiarazione indicante che fara'  seguito  una  richiesta  di
consegna della persona ricercata. 
3. Una persona in stato di fermo puo' essere rimessa in  liberta'  se
   lo Stato richiesto non ha ricevuto la richiesta di consegna  ed  i
   documenti  giustificativi  di  cui  all'articolo  91  nel  termine
   stabilito dalle  Regole  Procedurali  e  di  Ammissibilita'  delle
   Prove.  Tuttavia  questa  persona  puo'   consentire   ad   essere
   consegnata  prima  della  scadenza  di   detto   termine   se   la
   legislazione dello Stato richiesto lo consente. In questo caso, lo
   Stato richiesto procede al piu' presto a consegnarla alla Corte. 
4. La  rimessa  in  liberta'  della  persona  ricercata  prevista  al
   paragrafo 3 non pregiudica il suo  successivo  arresto  e  la  sua
   consegna, se la richiesta di consegna accompagnata  dai  documenti
   giustificativi viene presentata in seguito.