(Statuto-art. 93)
                             Articolo 93 
Altre forme di cooperazione 
1. Gli Stati Parti ricevono  secondo  le  disposizioni  del  presente
   capitolo e le procure previste dalla loro legislazione  nazionale,
   le richieste di assistenza della Corte connesse ad un'inchiesta  o
   azione giudiziaria, e concernenti:  a)  l'identificazione  di  una
   persona, o luogo dove si trova o la localizzazione dei beni; 
b) la raccolta di elementi di prova  comprese  le  deposizioni  fatte
   sotto giuramento e la produzione di elementi probatori comprese le
   perizie ed i rapporti di cui la Corte necessita; 
c) l'interrogatorio di persone che sono oggetto di un'inchiesta o  di
azioni giudiziarie; 
d) il significato di documenti, compresi gli atti di procedura; 
e) le misure atte a facilitare  la  comparizione  volontaria  dinanzi
   alla Corte  di  persone  che  depositano  in  quanto  testimoni  o
   esperti; 
f) il trasferimento temporaneo di persone in forza del paragrafo 7; 
g) l'esame di localita' o di siti in modo particolare la riesumazione
e l'esame di cadaveri sotterrati in fosse comuni; 
h) l'esecuzione di perquisizioni e confische; 
i) la trasmissione di fascicoli e documenti compresi i fascicoli ed i
documenti ufficiali; 
j) la protezione di vittime e di  testimoni  e  la  preservazione  di
elementi di prova; 
k) l'identificazione,  la  localizzazione,  il  congelamento   o   la
   confisca del  prodotto  di  reati  di  beni,  averi  ed  strumenti
   connessi ai reati, per eventualmente confiscarli,  fatti  salvi  i
   diritti di terzi in buona fede; 
l) ogni altra forma di  assistenza  non  vietata  dalla  legislazione
   dello Stato richiesto volta ad agevolare  l'inchiesta  e  l'azione
   giudiziaria relative ai reati di competenza della Corte. 
2. La Corte e' abilitata a  garantire  ad  un  teste  o  esperto  che
   compare in  sua  presenza,  che  non  sara'  ne'  perseguito,  ne'
   detenuto, ne' da essa sottoposto a qualsiasi restrizione della sua
   liberta' personale per un atto od omissione  precedenti  alla  sua
   partenza dallo Stato richiesto. 
3. Se l'esecuzione di una particolare misura di assistenza  descritta
   in una richiesta presentata in forza del paragrafo  1  e'  vietata
   nello  Stato  richiesto  in  forza  di  un   principio   giuridico
   fondamentale  di  applicazione  generale,   lo   Stato   richiesto
   intraprende senza indugio consultazioni con la Corte  per  tentare
   di risolvere la questione. Durante tali consultazioni, si  esamina
   se l'assistenza puo' essere fornita in altro modo  o  accompagnata
   da  determinate  condizioni.  Se  la  questione  non  e'   risolta
   all'esito delle consultazioni la Corte modifica la domanda. 
4. In conformita' con l'articolo 72, uno Stato parte puo'  respingere
   totalmente o parzialmente una richiesta di assistenza solo se tale
   richiesta verte sulla produzione di documenti o la divulgazione di
   elementi probatori relativi alla sua sicurezza o difesa nazionale.
   5. Prima di respingere una richiesta  di'  assistenza  di  cui  al
   paragrafo 1 (1), lo Stato richiesto determina se l'assistenza puo'
   essere fornita a determinate condizioni o potrebbe essere  fornita
   in seguito, o in forma diversa, rimanendo inteso che se la Corte o
   il Procuratore accettano queste condizioni, essi saranno tenuti ad
   osservarle. 
6. Lo Stato richiesto che respinge una  richiesta  di  assistenza  fa
   conoscere  senza  indugio  le  sue  ragioni  alla   Corte   o   al
   Procuratore. 
7. a) La Corte puo'  chiedere  il  trasferimento  temporaneo  di  una
   persona detenuta a  fini  d'identificazione  o  per  ottenere  una
   testimonianza o altre  forme  di  assistenza.  Tale  persona  puo'
   essere trasferita se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 
     i) la persona acconsente, liberamente e con cognizione di causa,
ad essere trasferita ; e 
     ii) Lo Stato richiesto acconsente al trasferimento 
     subordinatamente alle condizioni  eventualmente  concordate  tra
detto Stato e la Corte. 
b) La  persona  trasferita  continua  ad   essere   sotto   controllo
   cautelare. Dopo  che  la  finalita'  del  trasferimento  e'  stata
   conseguita, la Corte rinvia senza  indugio  questa  persona  nello
   Stato richiesto. 
8. a) La Corte preserva il carattere confidenziale  dei  documenti  e
   delle  informazioni  raccolte  salvo   nella   misura   necessaria
   all'inchiesta ed alle procedure descritte nella richiesta. 
b) Lo Stato  richiesto  puo'  se  del  caso  comunicare  documenti  o
   informazioni al Procuratore a titolo confidenziale. Il Procuratore
   puo' utilizzarli solo per raccogliere nuovi elementi probatori. c)
   Lo Stato richiesto  puo',  sia  d'ufficio  sia  su  richiesta  del
   Procuratore autorizzato, acconsentire in  un  secondo  tempo  alla
   divulgazione di tali documenti o informazioni. Questi  possono  in
   tal  caso  esser  utilizzati  come  mezzo  di  prova  secondo   le
   disposizioni dei capitoli V e VI e delle Regole Procedurali  e  di
   Ammissibilita' delle Prove. 
9. a) i) Se uno Stato Parte riceve dalla Corte e da un altro Stato, a
   seguito di un obbligo internazionale, richieste concorrenti aventi
   un oggetto diverso dalla  consegna  estradizione,  esso  fara'  il
   possibile, in consultazione con la Corte e questo altro Stato, per
   dar seguito alle due richieste, se del  caso  differendo  l'una  o
   l'altra o assoggettandola a condizioni: 
     ii) In mancanza di quanto sopra, la concorrenza delle  richieste
e' risolta secondo i principi stabiliti all'articolo 90. 
b) Tuttavia, quando la richiesta della  Corte  concerne  informazione
   beni o persone  sotto  il  controllo  di  uno  Stato  terzo  o  di
   un'organizzazione  internazionale  in   virtu'   di   un   accordo
   internazionale,  lo  Stato  richiesto  ne  informa  la   Corte   e
   quest'ultima  indirizza  la  sua  domanda  allo  Stato   terzo   o
   all'Organizzazione internazionale. 
10.a) Se riceve una richiesta in tal senso, la Corte  puo'  cooperare
   con lo Stato parte che svolge un'inchiesta o un processo  vertente
   su  un  comportamento  che  costituisce  reato   sottoposto   alla
   giurisdizione della Corte, o un reato  grave  secondo  il  diritto
   interno di tale Stato e prestargli assistenza. 
b) (i) L'assistenza comprende, tra l'altro: 
1) la trasmissione di deposizioni, documenti  ed  altri  elementi  di
   prova raccolti nel corso di un'inchiesta o processo  svolti  dalla
   Corte; e 
2) l'interrogatorio di ogni persona detenuta per ordine della Corte; 
ii) Nel caso di cui al sottocapoverso b), i) 1). 
1) la trasmissione di documenti ed altri elementi di  prova  ottenuti
con l'assistenza di un Stato esige il consenso di detto Stato; 
2) la  trasmissione  di  deposizioni,  documenti  ed  altri  elementi
   probatori forniti da un teste o da un esperto avviene  secondo  le
   disposizioni dell'articolo 68. 
c) La Corte puo', alle condizioni enunciate  al  presente  paragrafo,
   dar seguito ad una richiesta di assistenza emanante da  uno  Stato
   che non e' parte al presente Statuto.