Articolo 93 Altre forme di cooperazione 1. Gli Stati Parti ricevono secondo le disposizioni del presente capitolo e le procure previste dalla loro legislazione nazionale, le richieste di assistenza della Corte connesse ad un'inchiesta o azione giudiziaria, e concernenti: a) l'identificazione di una persona, o luogo dove si trova o la localizzazione dei beni; b) la raccolta di elementi di prova comprese le deposizioni fatte sotto giuramento e la produzione di elementi probatori comprese le perizie ed i rapporti di cui la Corte necessita; c) l'interrogatorio di persone che sono oggetto di un'inchiesta o di azioni giudiziarie; d) il significato di documenti, compresi gli atti di procedura; e) le misure atte a facilitare la comparizione volontaria dinanzi alla Corte di persone che depositano in quanto testimoni o esperti; f) il trasferimento temporaneo di persone in forza del paragrafo 7; g) l'esame di localita' o di siti in modo particolare la riesumazione e l'esame di cadaveri sotterrati in fosse comuni; h) l'esecuzione di perquisizioni e confische; i) la trasmissione di fascicoli e documenti compresi i fascicoli ed i documenti ufficiali; j) la protezione di vittime e di testimoni e la preservazione di elementi di prova; k) l'identificazione, la localizzazione, il congelamento o la confisca del prodotto di reati di beni, averi ed strumenti connessi ai reati, per eventualmente confiscarli, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede; l) ogni altra forma di assistenza non vietata dalla legislazione dello Stato richiesto volta ad agevolare l'inchiesta e l'azione giudiziaria relative ai reati di competenza della Corte. 2. La Corte e' abilitata a garantire ad un teste o esperto che compare in sua presenza, che non sara' ne' perseguito, ne' detenuto, ne' da essa sottoposto a qualsiasi restrizione della sua liberta' personale per un atto od omissione precedenti alla sua partenza dallo Stato richiesto. 3. Se l'esecuzione di una particolare misura di assistenza descritta in una richiesta presentata in forza del paragrafo 1 e' vietata nello Stato richiesto in forza di un principio giuridico fondamentale di applicazione generale, lo Stato richiesto intraprende senza indugio consultazioni con la Corte per tentare di risolvere la questione. Durante tali consultazioni, si esamina se l'assistenza puo' essere fornita in altro modo o accompagnata da determinate condizioni. Se la questione non e' risolta all'esito delle consultazioni la Corte modifica la domanda. 4. In conformita' con l'articolo 72, uno Stato parte puo' respingere totalmente o parzialmente una richiesta di assistenza solo se tale richiesta verte sulla produzione di documenti o la divulgazione di elementi probatori relativi alla sua sicurezza o difesa nazionale. 5. Prima di respingere una richiesta di' assistenza di cui al paragrafo 1 (1), lo Stato richiesto determina se l'assistenza puo' essere fornita a determinate condizioni o potrebbe essere fornita in seguito, o in forma diversa, rimanendo inteso che se la Corte o il Procuratore accettano queste condizioni, essi saranno tenuti ad osservarle. 6. Lo Stato richiesto che respinge una richiesta di assistenza fa conoscere senza indugio le sue ragioni alla Corte o al Procuratore. 7. a) La Corte puo' chiedere il trasferimento temporaneo di una persona detenuta a fini d'identificazione o per ottenere una testimonianza o altre forme di assistenza. Tale persona puo' essere trasferita se sono soddisfatte le seguenti condizioni: i) la persona acconsente, liberamente e con cognizione di causa, ad essere trasferita ; e ii) Lo Stato richiesto acconsente al trasferimento subordinatamente alle condizioni eventualmente concordate tra detto Stato e la Corte. b) La persona trasferita continua ad essere sotto controllo cautelare. Dopo che la finalita' del trasferimento e' stata conseguita, la Corte rinvia senza indugio questa persona nello Stato richiesto. 8. a) La Corte preserva il carattere confidenziale dei documenti e delle informazioni raccolte salvo nella misura necessaria all'inchiesta ed alle procedure descritte nella richiesta. b) Lo Stato richiesto puo' se del caso comunicare documenti o informazioni al Procuratore a titolo confidenziale. Il Procuratore puo' utilizzarli solo per raccogliere nuovi elementi probatori. c) Lo Stato richiesto puo', sia d'ufficio sia su richiesta del Procuratore autorizzato, acconsentire in un secondo tempo alla divulgazione di tali documenti o informazioni. Questi possono in tal caso esser utilizzati come mezzo di prova secondo le disposizioni dei capitoli V e VI e delle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove. 9. a) i) Se uno Stato Parte riceve dalla Corte e da un altro Stato, a seguito di un obbligo internazionale, richieste concorrenti aventi un oggetto diverso dalla consegna estradizione, esso fara' il possibile, in consultazione con la Corte e questo altro Stato, per dar seguito alle due richieste, se del caso differendo l'una o l'altra o assoggettandola a condizioni: ii) In mancanza di quanto sopra, la concorrenza delle richieste e' risolta secondo i principi stabiliti all'articolo 90. b) Tuttavia, quando la richiesta della Corte concerne informazione beni o persone sotto il controllo di uno Stato terzo o di un'organizzazione internazionale in virtu' di un accordo internazionale, lo Stato richiesto ne informa la Corte e quest'ultima indirizza la sua domanda allo Stato terzo o all'Organizzazione internazionale. 10.a) Se riceve una richiesta in tal senso, la Corte puo' cooperare con lo Stato parte che svolge un'inchiesta o un processo vertente su un comportamento che costituisce reato sottoposto alla giurisdizione della Corte, o un reato grave secondo il diritto interno di tale Stato e prestargli assistenza. b) (i) L'assistenza comprende, tra l'altro: 1) la trasmissione di deposizioni, documenti ed altri elementi di prova raccolti nel corso di un'inchiesta o processo svolti dalla Corte; e 2) l'interrogatorio di ogni persona detenuta per ordine della Corte; ii) Nel caso di cui al sottocapoverso b), i) 1). 1) la trasmissione di documenti ed altri elementi di prova ottenuti con l'assistenza di un Stato esige il consenso di detto Stato; 2) la trasmissione di deposizioni, documenti ed altri elementi probatori forniti da un teste o da un esperto avviene secondo le disposizioni dell'articolo 68. c) La Corte puo', alle condizioni enunciate al presente paragrafo, dar seguito ad una richiesta di assistenza emanante da uno Stato che non e' parte al presente Statuto.