Articolo 96 Contenuto di una richiesta vertente su altre forme di cooperazione previste dall'articolo 93 1. Una domanda vertente su altre forme di cooperazione di cui all'articolo 93 deve essere effettuata per iscritto. In caso di emergenza, essa puo' essere effettuata con ogni altro mezzo che lascia un'impronta scritta, a condizione di' essere convalidata secondo modalita' indicate all'articolo 87, paragrafo 1 a). 2. La richiesta contiene o e' accompagnata, se dei caso, da un fascicolo contenente i seguenti elementi: a) un breve esposto dell'oggetto della richiesta e della natura dell'assistenza richiesta comprese le basi giuridiche ed i motivi della richiesta; b) informazioni il piu' dettagliate possibile sulla persona o il luogo che devono essere individuati o localizzati in modo che l'assistenza possa essere fornita, c) un breve esposto dei fatti essenziali che giustificano la domanda; d) l'esposto dei motivi e la spiegazione dettagliata delle procedure o condizioni da rispettare, e) ogni informazione che puo' essere pretesa dalla legislazione dello Stato richiesto per dar seguito alla richiesta; f) ogni altra informazione utile affinche' l'assistenza richiesta possa essere fornita. 3. Se la Corte lo domanda, uno Stato parte intrattiene con essa, sia in generale sia a proposito di una particolare questione, consultazioni sulle condizioni previste dalla sua legislazione che potrebbero applicarsi come previsto al paragrafo 2, capoverso e) nell'ambito di tali consultazioni lo Stato parte informa la Corte di particolari esigenze della sua legislazione. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi', se del caso, ad una richiesta d'assistenza indirizzata alla Corte.