(Statuto-art. 96)
                             Articolo 96 
Contenuto di una richiesta vertente su altre forme di cooperazione 
previste dall'articolo 93 
1. Una domanda  vertente  su  altre  forme  di  cooperazione  di  cui
   all'articolo 93 deve essere effettuata per iscritto.  In  caso  di
   emergenza, essa puo' essere effettuata con ogni  altro  mezzo  che
   lascia un'impronta scritta, a condizione  di'  essere  convalidata
   secondo modalita' indicate all'articolo 87, paragrafo 1 a). 
2. La richiesta contiene o  e'  accompagnata,  se  dei  caso,  da  un
fascicolo contenente i seguenti elementi: 
a) un breve esposto  dell'oggetto  della  richiesta  e  della  natura
   dell'assistenza richiesta comprese le basi giuridiche ed i  motivi
   della richiesta; 
b) informazioni il piu' dettagliate  possibile  sulla  persona  o  il
   luogo che devono essere individuati  o  localizzati  in  modo  che
   l'assistenza possa essere fornita, 
c) un breve esposto dei fatti essenziali che giustificano la domanda; 
d) l'esposto dei motivi e la spiegazione dettagliata delle  procedure
o condizioni da rispettare, 
e) ogni informazione che puo' essere pretesa dalla legislazione dello
Stato richiesto per dar seguito alla richiesta; 
f) ogni altra informazione  utile  affinche'  l'assistenza  richiesta
possa essere fornita. 
3. Se la Corte lo domanda, uno Stato parte intrattiene con essa,  sia
   in  generale  sia  a  proposito  di  una  particolare   questione,
   consultazioni sulle condizioni previste dalla sua legislazione che
   potrebbero applicarsi come previsto al paragrafo 2,  capoverso  e)
   nell'ambito di tali consultazioni lo Stato parte informa la  Corte
   di particolari esigenze della sua legislazione. 
4. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  altresi',  se
   del caso, ad una richiesta d'assistenza indirizzata alla Corte.