(Statuto-art. 98)
                             Articolo 98 
Cooperazione in relazione a rinuncia ad immunita' e consenso alla 
consegna 
1. La Corte non puo'  presentare  una  richiesta  di  assistenza  che
   costringerebbe lo Stato richiesto ad agire in  modo  incompatibile
   con gli obblighi che le incombono  in  diritto  internazionale  in
   materia d'immunita' degli Stati o d'immunita' diplomatica  di  una
   persona  o  di  beni  di  uno  Stato  terzo  a  meno  di  ottenere
   preliminarmente la cooperazione  di  tale  Stato  terzo  in  vista
   dell'abolizione dell'immunita'. 
2. La Corte non'  puo'  presentare  una  richiesta  di  consegna  che
   costringerebbe lo Stato richiesto ad agire in  modo  incompatibile
   con  gli  obblighi  che  gli  incombono  in   forza   di   accordi
   internazionali secondo i quali il consenso dello Stato d'invio  e'
   necessario per poter consegnare alla Corte una persona  dipendente
   da detto Stato, a meno che la Corte non sia in grado  di  ottenere
   preliminarmente la cooperazione dello  Stato  d'invio  ed  il  suo
   consenso alla consegna.