(Statuto-art. 99)
                             Articolo 99 
Seguito dato alle richieste presentate a titolo degli articoli 93 e 
96 
1. Lo Stato  richiesto  da'  seguito  alle  richieste  di  assistenza
   secondo la procedura prevista dalla sua legislazione e, a meno che
   tale legislazione non lo vieti, nel modo indicato nella richiesta.
   In particolare, esso applica la procedura indicata nella richiesta
   e autorizza le persone che vi sono designate ad essere presenti ed
   a partecipare alla messa in opera della richiesta. 
2. Se la richiesta  e'  urgente  i  documenti  o  elementi  probatori
   prodotti in risposta alla richiesta sono  a  domanda  della  Corte
   inviati con urgenza. 
3. Le risposte dello  Stato  richiesto  sono  comunicate  nella  loro
lingua e forma originali. 
4. Fatti salvi gli altri articoli del presente capitolo, qualora cio'
   sia necessario per eseguire efficacemente una richiesta alla quale
   puo' essere  dato  seguito  senza  dover  ricorrere  a  misure  di
   costrizione, in modo particolare quando si tratta di  sentire  una
   persona o di raccogliere la sua deposizione a  titolo  volontario,
   anche senza che le autorita' dello Stato richiesto siano  presenti
   se  cio'  e'  determinante  per  una  efficace  esecuzione   della
   richiesta, o d'ispezionare un sito pubblico o altro luogo pubblico
   senza modificarlo, il Procuratore  puo'  attuare  l'oggetto  della
   domanda  direttamente  sul  territorio  dello  Stato  secondo   le
   seguenti modalita': 
a) quando lo Stato richiesto  e'  lo  Stato  sul  cui  territorio  si
   presume che il  reato  sia  stato  commesso  e  vi  e'  stata  una
   decisione sull'ammissibilita' in conformita' agli  articoli  18  o
   19, il Procuratore puo' mettere direttamente in opera la richiesta
   dopo aver avuto con lo Stato richiesto le consultazioni piu' ampie
   possibili; 
b) negli altri casi,  il  Procuratore  puo'  eseguire  la  richiesta,
   previa  consultazione  con  lo  Stato  parte   richiesto   ed   in
   considerazione di condizioni o ragionevoli preoccupazioni che tale
   Stato puo' aver fatto valere. Se lo Stato  richiesto  accerta  che
   l'esecuzione   di   una   richiesta   ai   sensi   del    presente
   sotto-paragrafo presenta difficolta', esso consulta immediatamente
   la Corte per porvi rimedio. 
5. Le disposizioni che autorizzano la persona sentita  o  interrogata
   dalla Corte ai sensi dell'articolo 72, ad invocare le  limitazioni
   previste,  al  fine  d'impedire  la  divulgazione   d'informazioni
   confidenziali connesse alla difesa o alla sicurezza nazionale,  si
   applicano altresi' all'esecuzione delle richieste di assistenza ai
   sensi del presente articolo.