Articolo 99 Seguito dato alle richieste presentate a titolo degli articoli 93 e 96 1. Lo Stato richiesto da' seguito alle richieste di assistenza secondo la procedura prevista dalla sua legislazione e, a meno che tale legislazione non lo vieti, nel modo indicato nella richiesta. In particolare, esso applica la procedura indicata nella richiesta e autorizza le persone che vi sono designate ad essere presenti ed a partecipare alla messa in opera della richiesta. 2. Se la richiesta e' urgente i documenti o elementi probatori prodotti in risposta alla richiesta sono a domanda della Corte inviati con urgenza. 3. Le risposte dello Stato richiesto sono comunicate nella loro lingua e forma originali. 4. Fatti salvi gli altri articoli del presente capitolo, qualora cio' sia necessario per eseguire efficacemente una richiesta alla quale puo' essere dato seguito senza dover ricorrere a misure di costrizione, in modo particolare quando si tratta di sentire una persona o di raccogliere la sua deposizione a titolo volontario, anche senza che le autorita' dello Stato richiesto siano presenti se cio' e' determinante per una efficace esecuzione della richiesta, o d'ispezionare un sito pubblico o altro luogo pubblico senza modificarlo, il Procuratore puo' attuare l'oggetto della domanda direttamente sul territorio dello Stato secondo le seguenti modalita': a) quando lo Stato richiesto e' lo Stato sul cui territorio si presume che il reato sia stato commesso e vi e' stata una decisione sull'ammissibilita' in conformita' agli articoli 18 o 19, il Procuratore puo' mettere direttamente in opera la richiesta dopo aver avuto con lo Stato richiesto le consultazioni piu' ampie possibili; b) negli altri casi, il Procuratore puo' eseguire la richiesta, previa consultazione con lo Stato parte richiesto ed in considerazione di condizioni o ragionevoli preoccupazioni che tale Stato puo' aver fatto valere. Se lo Stato richiesto accerta che l'esecuzione di una richiesta ai sensi del presente sotto-paragrafo presenta difficolta', esso consulta immediatamente la Corte per porvi rimedio. 5. Le disposizioni che autorizzano la persona sentita o interrogata dalla Corte ai sensi dell'articolo 72, ad invocare le limitazioni previste, al fine d'impedire la divulgazione d'informazioni confidenziali connesse alla difesa o alla sicurezza nazionale, si applicano altresi' all'esecuzione delle richieste di assistenza ai sensi del presente articolo.