(Convenzione-art. 67)
(( Articolo 67 - Comitato delle Parti 
 
  1 Il Comitato delle Parti  e'  composto  dai  rappresentanti  delle
Parti alla Convenzione. 
  2 Il Comitato delle Parti e' convocato dal Segretario Generale  del
Consiglio d'Europa. La sua prima riunione deve avere luogo  entro  un
anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di
eleggere  i  membri  del  GREVIO.  Si  riunisce  successivamente   su
richiesta di almeno un terzo delle Parti, del Presidente del Comitato
delle Parti o del Segretario Generale. 
  3 Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno. ))