(( Articolo 68 - Procedura 1 Le Parti presentano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, sulla base di un questionario preparato dal GREVIO, un rapporto sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, che dovra' essere esaminato da parte del GREVIO. 2 Il GREVIO esamina il rapporto presentato conformemente al paragrafo 1 con i rappresentanti della Parte interessata. 3 La procedura di valutazione ulteriore sara' divisa in cicli, la cui durata e' determinata dal GREVIO. All'inizio di ogni ciclo, il GREVIO seleziona le disposizioni specifiche sulle quali sara' basata la procedura di valutazione e invia all'uopo un questionario. 4 Il GREVIO definisce i mezzi adeguati per procedere a tale valutazione. Puo' in particolare adottare un questionario per ciascuno dei cicli, che serve da base per la valutazione dell'applicazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti. Il suddetto questionario e' inviato a tutte le Parti. Le Parti rispondono al suddetto questionario e a qualsiasi altra eventuale richiesta di informazioni da parte del GREVIO. 5 Il GREVIO puo' ricevere informazioni riguardanti l'attuazione della Convenzione da parte delle ONG e della societa' civile, nonche' dalle istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani. 6 Il GREVIO tiene debitamente conto delle informazioni esistenti disponibili in altri strumenti e organizzazioni internazionali e regionali nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 7 Nell'adottare il questionario per ogni ciclo di valutazione, il GREVIO prende in debita considerazione la raccolta dei dati e le ricerche esistenti presso le Parti, quali enunciate all'articolo 11 della presente Convenzione. 8 Il GREVIO puo' ricevere informazioni relative all'applicazione della Convenzione da parte del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, dell'Assemblea parlamentare e di altri organi competenti specializzati del Consiglio Europa, nonche' da quelli stabiliti nel quadro di altri strumenti internazionali. Le denunce presentate dinanzi a tali organi e il seguito che viene loro dato sono messi a disposizione del GREVIO. 9 Il GREVIO puo' inoltre organizzare, in collaborazione con le autorita' nazionali e con l'assistenza di esperti nazionali indipendenti, delle visite nei paesi interessati, se le informazioni ricevute sono insufficienti o nei casi previsti al paragrafo 14. Nel corso di queste visite, il GREVIO puo' farsi assistere da specialisti in settori specifici. 10 Il GREVIO elabora una bozza di rapporto contenente la propria analisi sull'applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce la procedura di valutazione, nonche' i suoi suggerimenti e le sue proposte riguardanti il modo in cui la Parte interessata puo' trattare i problemi individuati. Tale bozza di rapporto e' trasmessa alla Parte oggetto della valutazione perche' formuli i propri commenti, che sono presi in considerazione dal GREVIO quando adotta il suo rapporto. 11 Sulla base di tutte le informazioni e dei commenti delle Parti, il GREVIO adotta il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla Parte interessata per attuare le disposizioni della presente Convenzione. Questo rapporto e le conclusioni sono inviati alla Parte interessata e al Comitato delle Parti. Il rapporto e le conclusioni del GREVIO sono resi pubblici non appena adottati, accompagnati dagli eventuali commenti della Parte interessata. 12 Fatte salve le procedure di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 8, il Comitato delle Parti puo' adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO, delle raccomandazioni rivolte alla suddetta Parte (a) riguardanti le misure da adottare per dare attuazione alle conclusioni del GREVIO, se necessario fissando una data per la presentazione delle informazioni sulla loro attuazione, e (b) miranti a promuovere la cooperazione con la suddetta Parte per un'adeguata applicazione della presente Convenzione. 13 Se il GREVIO riceve informazioni attendibili indicanti una situazione in cui i problemi rilevati richiedono un'attenzione immediata per prevenire o limitare la portata o il numero di gravi violazioni della Convenzione, puo' domandare la presentazione urgente di un rapporto speciale sulle misure adottate per prevenire una forma di violenza sulle donne grave, diffusa o ricorrente. 14 Il GREVIO puo', tenendo conto delle informazioni presentate dalla Parte interessata e di ogni altra informazione attendibile, designare uno o piu' membri incaricati di condurre un'indagine e di presentargli con urgenza un rapporto. Se necessario, e con il consenso della Parte, tale indagine puo' includere una visita sul suo territorio. 15 Dopo avere esaminato le conclusioni relative all'indagine di cui al paragrafo 14, il GREVIO trasmette tali risultati alla Parte interessata e, se del caso, al Comitato delle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, accompagnati da qualsiasi altra osservazione e raccomandazione. ))