(Convenzione-art. 68)
(( Articolo 68 - Procedura 
 
  1  Le  Parti  presentano  al  Segretario  Generale  del   Consiglio
d'Europa, sulla base di un  questionario  preparato  dal  GREVIO,  un
rapporto sulle misure legislative e di altro tipo  destinate  a  dare
attuazione alle disposizioni della presente Convenzione,  che  dovra'
essere esaminato da parte del GREVIO. 
  2  Il  GREVIO  esamina  il  rapporto  presentato  conformemente  al
paragrafo 1 con i rappresentanti della Parte interessata. 
  3 La procedura di valutazione ulteriore sara' divisa in  cicli,  la
cui durata e' determinata dal GREVIO. All'inizio di  ogni  ciclo,  il
GREVIO seleziona le disposizioni specifiche sulle quali sara'  basata
la procedura di valutazione e invia all'uopo un questionario. 
  4 Il GREVIO  definisce  i  mezzi  adeguati  per  procedere  a  tale
valutazione.  Puo'  in  particolare  adottare  un  questionario   per
ciascuno  dei  cicli,  che  serve  da   base   per   la   valutazione
dell'applicazione della Convenzione da parte delle Parti  contraenti.
Il suddetto questionario e'  inviato  a  tutte  le  Parti.  Le  Parti
rispondono al suddetto questionario e  a  qualsiasi  altra  eventuale
richiesta di informazioni da parte del GREVIO. 
  5 Il GREVIO puo'  ricevere  informazioni  riguardanti  l'attuazione
della Convenzione da parte delle ONG e della societa' civile, nonche'
dalle istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani. 
  6 Il GREVIO tiene debitamente conto  delle  informazioni  esistenti
disponibili in altri  strumenti  e  organizzazioni  internazionali  e
regionali nei settori che rientrano nel campo di  applicazione  della
presente Convenzione. 
  7 Nell'adottare il questionario per ogni ciclo di  valutazione,  il
GREVIO prende in debita considerazione la  raccolta  dei  dati  e  le
ricerche esistenti presso le Parti, quali enunciate  all'articolo  11
della presente Convenzione. 
  8 Il GREVIO puo' ricevere  informazioni  relative  all'applicazione
della Convenzione da parte del Commissario per i  diritti  umani  del
Consiglio d'Europa, dell'Assemblea parlamentare  e  di  altri  organi
competenti specializzati del  Consiglio  Europa,  nonche'  da  quelli
stabiliti nel quadro di altri strumenti  internazionali.  Le  denunce
presentate dinanzi a tali organi e il seguito  che  viene  loro  dato
sono messi a disposizione del GREVIO. 
  9 Il GREVIO puo' inoltre  organizzare,  in  collaborazione  con  le
autorita'  nazionali  e  con  l'assistenza   di   esperti   nazionali
indipendenti, delle visite nei paesi interessati, se le  informazioni
ricevute sono insufficienti o nei casi previsti al paragrafo 14.  Nel
corso di queste visite, il GREVIO puo' farsi assistere da specialisti
in settori specifici. 
  10 Il GREVIO elabora una bozza di rapporto  contenente  la  propria
analisi sull'applicazione delle disposizioni alle quali si  riferisce
la procedura di valutazione, nonche' i suoi  suggerimenti  e  le  sue
proposte riguardanti  il  modo  in  cui  la  Parte  interessata  puo'
trattare i problemi individuati. Tale bozza di rapporto e'  trasmessa
alla  Parte  oggetto  della  valutazione  perche'  formuli  i  propri
commenti, che sono presi in considerazione dal GREVIO  quando  adotta
il suo rapporto. 
  11 Sulla base di tutte le informazioni e dei commenti delle  Parti,
il GREVIO adotta il proprio rapporto  e  le  proprie  conclusioni  in
merito alle misure adottate dalla Parte interessata  per  attuare  le
disposizioni  della  presente  Convenzione.  Questo  rapporto  e   le
conclusioni sono inviati alla Parte interessata e al  Comitato  delle
Parti. Il rapporto e le conclusioni del GREVIO sono resi pubblici non
appena adottati, accompagnati dagli eventuali  commenti  della  Parte
interessata. 
  12 Fatte salve le procedure di cui ai precedenti paragrafi da  1  a
8, il Comitato delle Parti puo' adottare, sulla base del  rapporto  e
delle conclusioni del  GREVIO,  delle  raccomandazioni  rivolte  alla
suddetta Parte  (a)  riguardanti  le  misure  da  adottare  per  dare
attuazione alle conclusioni del GREVIO, se  necessario  fissando  una
data per la presentazione delle informazioni sulla loro attuazione, e
(b) miranti a promuovere la cooperazione con la  suddetta  Parte  per
un'adeguata applicazione della presente Convenzione. 
  13 Se il  GREVIO  riceve  informazioni  attendibili  indicanti  una
situazione  in  cui  i  problemi  rilevati  richiedono  un'attenzione
immediata per prevenire o limitare la portata o il  numero  di  gravi
violazioni della Convenzione, puo' domandare la presentazione urgente
di un rapporto speciale sulle misure adottate per prevenire una forma
di violenza sulle donne grave, diffusa o ricorrente. 
  14 Il GREVIO puo',  tenendo  conto  delle  informazioni  presentate
dalla Parte interessata e di  ogni  altra  informazione  attendibile,
designare uno o piu' membri incaricati di condurre un'indagine  e  di
presentargli con  urgenza  un  rapporto.  Se  necessario,  e  con  il
consenso della Parte, tale indagine puo' includere una visita sul suo
territorio. 
  15 Dopo avere esaminato le conclusioni relative all'indagine di cui
al paragrafo 14,  il  GREVIO  trasmette  tali  risultati  alla  Parte
interessata e, se del caso, al Comitato delle Parti e al Comitato dei
Ministri del Consiglio  d'Europa,  accompagnati  da  qualsiasi  altra
osservazione e raccomandazione. ))