Art. 44. Scopo del presente capitolo (1) Per consentire alla Banca di raggiungere il proprio scopo e di esercitare efficacemente le funzioni attribuitele, le vengono accordati, nel territorio di ciascun membro, lo status, le immunita', i privilegi e le esenzioni enumerati nel presente capitolo. (2) Ogni membro adotta immediatamente le misure necessarie per rendere effettive sul proprio territorio le disposizioni del presente capitolo e informa la Banca sulle misure adottate.