(Accordo-art. 44)
                              Art. 44. 
                     Scopo del presente capitolo 
 
  (1) Per consentire alla Banca di raggiungere il proprio scopo e  di
esercitare  efficacemente  le  funzioni  attribuitele,   le   vengono
accordati, nel territorio di ciascun membro, lo status, le immunita',
i privilegi e le esenzioni enumerati nel presente capitolo. 
  (2) Ogni membro adotta  immediatamente  le  misure  necessarie  per
rendere effettive sul proprio territorio le disposizioni del presente
capitolo e informa la Banca sulle misure adottate.