(Accordo-art. 46)
                              Art. 46. 
                    Immunita' dalla giurisdizione 
 
  (1) La Banca beneficia dell'immunita' da ogni forma di procedimento
giudiziario che non  sia  promosso  in  relazione  ad  atti  e  fatti
compiuti nell'esercizio, o comunque connessi, all'esercizio, dei suoi
poteri di raccogliere fondi, mediante prestiti o in  altri  modi,  di
garantire  obbligazioni,  di  acquistare,  vendere  o   sottoscrivere
titoli; in tali casi l'azione contro la  Banca  puo'  esser  proposta
solo presso il giudice competente dello Stato nel cui  territorio  la
Banca abbia una sede, ovvero abbia designato un agente incaricato  di
ricevere la notifica o la comunicazione di  atti  processuali  oppure
abbia emesso o garantito titoli. 
  (2) Nonostante quanto previsto  dal  paragrafo  1,  nessuna  azione
verso la Banca puo' essere intentata da un membro, una sua agenzia  o
un suo organo, ne' da  persone  fisiche  o  giuridiche  che  agiscano
direttamente o indirettamente per essi o  siano  succeduti  loro  nei
crediti. Per risolvere le controversie con la Banca, i membri  devono
ricorrere alle procedure  speciali  definite  nel  presente  Accordo,
nello Statuto e nei regolamenti della Banca o nei contratti stipulati
con essa. 
  (3) Le proprieta' e il patrimonio della Banca, ovunque si trovino e
chiunque  li  detenga,  sono  immuni  da  ogni  forma  di  sequestro,
pignoramento  o  procedura  esecutiva  fintanto  che  non  sia  stata
pronunciata una sentenza definitiva contro la Banca.