Art. 46. Immunita' dalla giurisdizione (1) La Banca beneficia dell'immunita' da ogni forma di procedimento giudiziario che non sia promosso in relazione ad atti e fatti compiuti nell'esercizio, o comunque connessi, all'esercizio, dei suoi poteri di raccogliere fondi, mediante prestiti o in altri modi, di garantire obbligazioni, di acquistare, vendere o sottoscrivere titoli; in tali casi l'azione contro la Banca puo' esser proposta solo presso il giudice competente dello Stato nel cui territorio la Banca abbia una sede, ovvero abbia designato un agente incaricato di ricevere la notifica o la comunicazione di atti processuali oppure abbia emesso o garantito titoli. (2) Nonostante quanto previsto dal paragrafo 1, nessuna azione verso la Banca puo' essere intentata da un membro, una sua agenzia o un suo organo, ne' da persone fisiche o giuridiche che agiscano direttamente o indirettamente per essi o siano succeduti loro nei crediti. Per risolvere le controversie con la Banca, i membri devono ricorrere alle procedure speciali definite nel presente Accordo, nello Statuto e nei regolamenti della Banca o nei contratti stipulati con essa. (3) Le proprieta' e il patrimonio della Banca, ovunque si trovino e chiunque li detenga, sono immuni da ogni forma di sequestro, pignoramento o procedura esecutiva fintanto che non sia stata pronunciata una sentenza definitiva contro la Banca.