Art. 47. Immunita' del patrimonio e degli archivi (1) Le proprieta' e il patrimonio della Banca, ovunque si trovino e chiunque li detenga, sono immuni da perquisizione, requisizione, confisca, esproprio, e da qualsiasi altra forma di apprensione o trasferimento della proprieta' in forza di un atto legislativo o amministrativo. (2) Gli archivi della Banca e, in generale, tutti i documenti da essa posseduti o detenuti sono inviolabili, ovunque si trovino e chiunque li detenga.