(Accordo-art. 47)
                              Art. 47. 
              Immunita' del patrimonio e degli archivi 
 
  (1) Le proprieta' e il patrimonio della Banca, ovunque si trovino e
chiunque li detenga,  sono  immuni  da  perquisizione,  requisizione,
confisca, esproprio, e da qualsiasi  altra  forma  di  apprensione  o
trasferimento della proprieta' in forza  di  un  atto  legislativo  o
amministrativo. 
  (2) Gli archivi della Banca e, in generale, tutti  i  documenti  da
essa posseduti o detenuti sono  inviolabili,  ovunque  si  trovino  e
chiunque li detenga.