(Accordo-art. 48)
                              Art. 48. 
            Esenzione del patrimonio da ogni limitazione 
 
  Fatte salve le disposizioni del  presente  Accordo,  il  patrimonio
della Banca e' esente da restrizioni, regolamentazioni,  controlli  e
moratorie d'ogni specie, nella misura necessaria per  raggiungere  lo
scopo ed esercitare le funzioni della Banca efficacemente.