(Accordo-art. 50)
                              Art. 50. 
        Immunita' e privilegi dei dirigenti e dei dipendenti 
 
  I Governatori, gli Amministratori, i supplenti,  il  Presidente,  i
Vicepresidenti e  gli  altri  dirigenti  e  dipendenti  della  Banca,
compresi gli esperti e i consulenti in missione o in servizio per  la
Banca: 
    i) godono dell'immunita' dalla giurisdizione per gli atti da loro
compiuti in veste ufficiale, a meno che la Banca non abbia rinunciato
all'immunita', e beneficiano  dell'inviolabilita'  delle  carte,  dei
documenti e dei fascicoli ufficiali; 
    ii) beneficiano, nei Paesi membri di cui non sono  ne'  cittadini
ne' soggetti  nazionali  di  altro  tipo,  delle  medesime  immunita'
concernenti restrizioni all'immigrazione, formalita' di registrazione
degli stranieri e assolvimento del servizio di  leva,  nonche'  delle
stesse condizioni agevolate  in  materia  di  disciplina  dei  cambi,
accordate ai rappresentanti, funzionari e dipendenti  di  pari  rango
degli altri membri, e 
    iii)  beneficiano  delle  stesse  agevolazioni  in   materia   di
trasporti accordate ai rappresentanti,  funzionari  e  dipendenti  di
pari rango degli altri membri.