Art. 50. Immunita' e privilegi dei dirigenti e dei dipendenti I Governatori, gli Amministratori, i supplenti, il Presidente, i Vicepresidenti e gli altri dirigenti e dipendenti della Banca, compresi gli esperti e i consulenti in missione o in servizio per la Banca: i) godono dell'immunita' dalla giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, a meno che la Banca non abbia rinunciato all'immunita', e beneficiano dell'inviolabilita' delle carte, dei documenti e dei fascicoli ufficiali; ii) beneficiano, nei Paesi membri di cui non sono ne' cittadini ne' soggetti nazionali di altro tipo, delle medesime immunita' concernenti restrizioni all'immigrazione, formalita' di registrazione degli stranieri e assolvimento del servizio di leva, nonche' delle stesse condizioni agevolate in materia di disciplina dei cambi, accordate ai rappresentanti, funzionari e dipendenti di pari rango degli altri membri, e iii) beneficiano delle stesse agevolazioni in materia di trasporti accordate ai rappresentanti, funzionari e dipendenti di pari rango degli altri membri.