Art. 51. Esenzioni tributarie (1) La Banca, il suo patrimonio, proprieta', redditi nonche' operazioni e transazioni ai sensi del presente Accordo sono esenti da ogni forma di tributo e da ogni dazio doganale. La Banca e' esente anche da ogni obbligo concernente pagamento, ritenuta o riscossione di tributi o diritti. (2) Nessuna imposta e' riscossa su o rispetto a salari, emolumenti e spese pagati dalla Banca agli Amministratori e ai supplenti, al Presidente, ai Vicepresidenti e agli altri funzionari e dipendenti, compresi gli esperti e i consulenti in missione o in servizio per la Banca, a meno che un membro non depositi, assieme allo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, una dichiarazione di riservare a se stesso, o a una sua suddivisone politica, il diritto di imposizione sui salari e sugli emolumenti pagati dalla Banca ai propri cittadini o soggetti nazionali di altro tipo. (3) Non puo' essere riscossa, sulle obbligazioni o sui titoli emessi dalla Banca, presso qualunque possessore, ne' sui pertinenti dividendi o interessi, alcuna imposta: i) che discrimini tale obbligazione o titolo per l'unico motivo di essere stati emessi dalla Banca; oppure ii) se l'unica base giuridica di tale imposta e' il luogo o la valuta di emissione o pagamento o e' la localita' dove ha sede un ufficio o un centro operativo della Banca. (4) Non puo' essere riscossa, sulle obbligazioni o sui titoli garantiti dalla Banca, presso qualunque possessore, ne' sui pertinenti dividendi o interessi, alcuna imposta: i) che discrimini tale obbligazione o titolo per l'unico motivo di essere stati garantiti dalla Banca; oppure ii) se l'unica base giuridica di tale imposta e' la localita' dove ha sede un ufficio o un centro operativo della Banca.