(Accordo-art. 52)
                              Art. 52. 
                               Rinunce 
 
  (1) La Banca  puo',  a  sua  discrezione  e  in  ogni  circostanza,
rinunciare a qualunque privilegio, immunita' ed  esenzione  conferiti
in  virtu'  del  presente  capitolo,  secondo  le  modalita'  e  alle
condizioni che reputi meglio rispondenti ai propri interessi.