Art. 7 Corsi di Dottorato di ricerca 1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico Regolamento in materia,. 2. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. 3. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca. 4. L'organizzazione delle scuole di dottorato e' disciplinata da specifico Regolamento.