Allegato 2
(art. 22)
PARTE A
Classi di laurea e di laurea magistrale
Articolo 22, comma 1
(classi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007)
Classe delle lauree in scienze dell'architettura e
dell'ingegneria edile dell'architettura (classe L-17)
Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale (classe
L-7)
Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione (classe L-8)
Classe delle lauree in ingegneria industriale (classe L-9)
Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche (classe L-30)
Classe delle lauree in scienze matematiche (classe L-35)
(classe di laurea delle professioni sanitarie di cui al decreto
interministeriale 19 febbraio 2009)
Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione
(classe L/SNT/4)
(classi di laurea magistrale di cui all'allegato del decreto
ministeriale 16 marzo 2007)
LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura
LM-17 fisica
LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 ingegneria biomedica
LM-22 ingegneria chimica
LM-23 ingegneria civile
LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi
LM-25 ingegneria dell'automazione
LM-26 ingegneria della sicurezza
LM-27 ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 ingegneria elettrica
LM-29 ingegneria elettronica
LM-30 ingegneria energetica e nucleare
LM-31 ingegneria gestionale
LM-32 ingegneria informatica
LM-33 ingegneria meccanica
LM-34 ingegneria navale
LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-40 matematica
LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-53 scienza e ingegneria dei materiali
LM-75 scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
PARTE B
Schema di corso abilitante alla professione
di tecnico competente in acustica
1. I corsi in acustica per tecnici competenti sono tenuti da
universita', enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini
professionali, nonche' da i soggetti idonei alla formazione ai sensi
dell'allegato 1, punto 3, che possano documentare la presenza di
docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e
documentata esperienza nel settore.
2. I corsi si concludono con un esame, ai fini del rilascio di
un'attestazione finale di profitto, tenuto da una commissione
composta da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un
membro indicato dalla regione competente.
3. Scopo prioritario, dei corsi in acustica consiste nel fornire
agli aspiranti tecnici competenti le conoscenze necessarie ad
effettuare la determinazione ex ante e ex post, mediante misurazioni
e calcoli, del rispetto dei valori stabiliti dalle vigenti norme di
settore nazionali (legge 26 ottobre 1995, n. 447 e decreti
attuativi).
4. Gli stessi corsi devono altresi' fornire competenze che
consentano ai tecnici competenti di operare con professionalita' nei
settori dell'acustica applicata agli ambienti di lavoro e
all'industria, dell'acustica forense e della pianificazione e
progettazione acustica rispettivamente per l'ambiente esterno e
interno.
5. Ai fini della validita' per il riconoscimento della qualifica
di tecnico competente in acustica il corso deve rispettare i seguenti
requisiti:
a) la durata del corso non puo' essere inferiore a 180 ore, delle
quali almeno 60 di esercitazioni pratiche;
b) i contenuti minimi del corso devono corrispondere a quelli
indicati al successivo punto 6;
c) i corsi sono riconosciuti dalla regione in cui vengono
organizzati e sono validi sull'intero territorio nazionale.
6. I contenuti minimi del corso sono riportati nella tabella
seguente.
Schema di corso in acustica per tecnici competenti
===================================================
| modulo I | Fondamenti di acustica |
+===============+=================================+
| | La propagazione del suono e |
| |l'acustica degli ambienti |
| modulo II |confinati |
+---------------+---------------------------------+
| | Strumentazione e tecniche di |
| modulo III |misura |
+---------------+---------------------------------+
| | La normativa nazionale e |
| |regionale e la regolamentazione |
| modulo IV |comunale |
+---------------+---------------------------------+
| | Il rumore delle infrastrutture |
| modulo V |di trasporto lineari |
+---------------+---------------------------------+
| | Il rumore delle infrastrutture |
| modulo VI |(portuali) e aeroportuali |
+---------------+---------------------------------+
| | Altri regolamenti nazionali e |
| modulo VII |normativa dell'Unione europea |
+---------------+---------------------------------+
| | I requisiti acustici passivi |
| modulo VIII |degli edifici |
+---------------+---------------------------------+
| | Criteri esecutivi per la |
| |pianificazione, il risanamento ed|
| |il controllo delle emissioni |
| modulo IX |sonore |
+---------------+---------------------------------+
| | Rumore e vibrazioni negli |
| modulo X |ambienti di lavoro |
+---------------+---------------------------------+
| modulo XI |Acustica forense |
+---------------+---------------------------------+
| |Esercitazioni pratiche sull'uso |
| |dei fonometri e dei software di |
| modulo XII |acquisizione |
+---------------+---------------------------------+
| |Esercitazioni pratiche sull'uso |
| |dei software per la progettazione|
| |dei requisiti acustici degli |
| modulo XIII |edifici |
+---------------+---------------------------------+
| |Esercitazioni pratiche sull'uso |
| |dei software per la propagazione |
| modulo XIV |sonora |
+---------------+---------------------------------+
7. Non sono validi ai fini del presente decreto corsi effettuati
esclusivamente in modalita' e-learning. Sono peraltro considerati
validi corsi effettuati in blended-learning, da intendere come
modalita' di erogazione dei percorsi formativi che alterna momenti di
formazione a distanza (e-learning) con attivita' di formazione in
aula. In tal caso, le lezioni frontali dovranno coprire almeno il 50%
dell'intera durata del corso.