Articolo 33 - Effetti della Convenzione e rapporto con altri strumenti internazionali 1 La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da convenzioni internazionali multilaterali relative a oggetti specifici. In particolare, la presente Convenzione non altera i diritti e gli obblighi derivanti da altri accordi conclusi in precedenza per quanto riguarda la lotta al doping e coerenti con l'oggetto e le finalita' della presente Convenzione. 2 La presente Convenzione integra in particolare, se del caso, i trattati multilaterali o bilaterali applicabili tra le Parti, comprese le disposizioni: a della Convenzione europea di estradizione (1957, ETS n. 24); b della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (1959, ETS n. 30); c della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (1990, ETS n. 141); d della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005, CETS n. 198). 3 Le Parti della Convenzione possono concludere tra loro trattati bilaterali o multilaterali sulle questioni contemplate dalla presente Convenzione al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti. 4 Qualora due o piu' Parti abbiano gia' concluso un trattato sulle questioni contemplate dalla presente Convenzione o abbiano in altro modo stabilito relazioni in tale ambito, esse avranno anche facolta' di applicare tale trattato o di regolare le loro relazioni di conseguenza. Tuttavia, qualora le Parti stabiliscano le loro relazioni rispetto alle questioni contemplate dalla presente Convenzione con modalita' diverse da quelle stabilite dalla Convenzione stessa, tali modalita' non sono incompatibili con l'oggetto e i principi della Convenzione. 5 Nessuna disposizione della presente Convenzione incide su altri diritti, restrizioni, obblighi e responsabilita' delle Parti.