(Convenzione-art. 33)
 
  Articolo 33 -  Effetti  della  Convenzione  e  rapporto  con  altri
strumenti internazionali 
 
  1	La presente Convenzione non pregiudica i diritti e  gli  obblighi
delle Parti derivanti  da  convenzioni  internazionali  multilaterali
relative a oggetti specifici. In particolare, la presente Convenzione
non altera i diritti  e  gli  obblighi  derivanti  da  altri  accordi
conclusi in precedenza per quanto  riguarda  la  lotta  al  doping  e
coerenti con l'oggetto e le finalita' della presente Convenzione. 
  2	La presente Convenzione integra in particolare, se  del  caso,  i
trattati  multilaterali  o  bilaterali  applicabili  tra  le   Parti,
comprese le disposizioni: 
    a	della Convenzione europea di estradizione (1957, ETS n. 24); 
    b	della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in  materia
penale (1959, ETS n. 30); 
    c	della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il  sequestro  e
la confisca dei proventi di reato (1990, ETS n. 141); 
    d	della Convenzione del Consiglio d'Europa  sul  riciclaggio,  la
ricerca, il sequestro e la confisca  dei  proventi  di  reato  e  sul
finanziamento del terrorismo (2005, CETS n. 198). 
  3	Le Parti della Convenzione possono concludere tra  loro  trattati
bilaterali o multilaterali sulle questioni contemplate dalla presente
Convenzione al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o  di
facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti. 
  4	Qualora due o piu' Parti abbiano gia' concluso un trattato  sulle
questioni contemplate dalla presente Convenzione o abbiano  in  altro
modo stabilito relazioni in tale ambito, esse avranno anche  facolta'
di applicare tale  trattato  o  di  regolare  le  loro  relazioni  di
conseguenza.  Tuttavia,  qualora  le  Parti  stabiliscano   le   loro
relazioni  rispetto  alle  questioni   contemplate   dalla   presente
Convenzione  con  modalita'  diverse  da   quelle   stabilite   dalla
Convenzione  stessa,  tali  modalita'  non  sono  incompatibili   con
l'oggetto e i principi della Convenzione. 
  5	Nessuna disposizione della presente Convenzione incide  su  altri
diritti, restrizioni, obblighi e responsabilita' delle Parti.